Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24649 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24649 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24304/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME di S. INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé medesimo
(PEC: EMAIL)
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PECEMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1502/14/2016, depositata il 23.03.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME di S. Ippolito avverso l’estratto di ruolo riguardante la
Oggetto:
Tributi
cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per IVA, in relazione a ll’anno d’imposta 200 7;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello del contribuente ;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
Equitalia resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laddove la CTR ritiene che l’estratto di ruolo , rilasciato su richiesta del contribuente dal concessionario, sia un atto non impugnabile anche perché non notificato;
con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334 e 1988 cod. civ., 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la richiesta di rateazione costituisca riconoscimento del debito e rinuncia implicita all’impugnazione ;
con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione;
con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione;
nelle more del giudizio, con istanza del 20.05.2025, il contribuente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo aderito in data 5.04.2019 alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente
della riscossione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni in l. n. 136 del 2018, e avendo integralmente pagato la somma dovuta in relazione alla cartella di pagamento di cui all’estratto di ruolo impugnato, come risultava dalla documentazione allegata all’istanza e, in particolare, dalla missiva del 13.05.2025 dell’Agenzia delle entrate, con la quale veniva comunicato l’integrale pagamento del debito portato dalla cartella;
ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025