Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Avviso di accertamento -Irpef – Irap
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5745/2024 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. RAGIONE_SOCIALE LAZIO, n. 495/2023, depositata in data 1° febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n. RCB011003434/2008, procedeva, per l’anno di imposta 2003 alla rettifica del reddito nei confronti di NOME COGNOME, ai fini Irpef ed I rap. L’Ufficio contestava la residenza all’estero del contribuente e imputava a quest’ultimo redditi formalmente realizzati dalla società statunitense RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che la società fosse un soggetto meramente interposto.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP di Roma che accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la pretesa erariale ma riducendo l’accertamento « nella misura del venti per cento dell’ammontare dei redditi accertati con l’avviso impugnato ».
Il giudizio giungeva una prima volta ed una seconda volta innanzi a questa Corte la quale, da ultimo, con ordinanza n. 20140 del 2021 (pronunciandosi sull’istanza di revocazione di propria precedente ordinanza) annullava con rinvio la sentenza della CTR.
Il giudizio veniva riassunto dal contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado , con la sentenza di cui all’ epigrafe, rigettava l’appello del contribuente e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso detta ultima sentenza propone nuovamente ricorso per cassazione il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso.
4 In data 3 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio ex art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 anche il ricorrente ha avanzato analoga istanza.
Considerato che:
Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate , e da quanto dedotto da entrambe le parti con le rispettive note, risulta che le stesse hanno conciliato la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato, accordandosi anche per la compensazione delle spese di lite e che il contribuente ha provveduto al pagamento della somma concordata.
Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.