Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Oggetto: Tributi – Dazi doganali Cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3873/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1067/04/17 depositata il 17 luglio 2017.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 1067/04/17 del 17/07/2017 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 47/02/15 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso l’avviso di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori per tubi) avvenute nel 2009;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce da Taiwan, merce acquistata da un esportatore, la RAGIONE_SOCIALE, al quale, a seguito di indagine effettuata dall’OLAF, era stato revocato il r egime di esenzione dal dazio antidumping precedentemente concesso con regolamento CE n. 964/2003 del 2 giugno 2003; b) la CTP accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente per prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese erariali; c) avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello ;
1.2. l a RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto evidenziando, con statuizione assorbente di ogni altra censura, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE buona fede dell’importatore ai sensi dell’art. 220, § 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario – CDC);
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
COGNOME resisteva in giudizio con controricorso e, in data 19/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione.
con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27/ 03/2019 la Corte invitava le parti a fornire delucidazioni in ordine all’intervenuta definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE lite e rinviava la causa a nuovo ruolo;
RAGIONE_SOCIALE depositava, quindi, note e documenti.
CONSIDERATO CHE
come emerge dalla sentenza impugnata, la presente controversia verte unicamente sui maggiori dazi doganali richiesti da RAGIONE_SOCIALE, non risultando agli atti che l’avviso di rettifica impugnato riguardi anche le sanzioni;
1.1. c iò premesso, non risulta agli atti l’intervenuta definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversia, ma unicamente il versamento di quanto dovuto da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente, per come dichiarato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con le note datate 29/05/2019;
1.2. ne consegue che va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, essendo stato corrisposto quanto dovuto per stessa ammissione di ADM e avendo la società contribuente manifestato la propria volontà solutoria con l’istanza di definizione; né la società contribuente ha manifestato interesse alla definizione del giudizio una volta effettuato il pagamento;
le peculiari modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023.