Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 34339/2018 proposto da:
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec:
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 1701/8/2018 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 16/04/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava una cartella di pagamento in tema di Tarsu/Tia.
Cartella pagamento TarsuTia -Cessazione materia contendere
La CTP di Agrigento rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, affermando che, nel caso in cui il contribuente citi in giudizio solo l’Agente della RAGIONE_SOCIALE, non vi è alcun difetto di contraddittorio, che, nell’ipotesi di mancata chiamata in causa dell’ente creditore, il detto Agente risponde RAGIONE_SOCIALE conseguenze della lite e che dai documenti prodotti da RAGIONE_SOCIALE si desumeva la validità della notifica della cartella di pagamento (siccome eseguita presso l’abitazione d ella contribuente mediante consegna nelle mani della medesima), potendosi peraltro rilevare dalla relata di notifica il numero della cartella, la data della notifica, l’indirizzo della contribuente ed i nomi del funzionario che l’aveva effettuata e della p ersona che l’aveva ricevuta, con le relative firme.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di nove motivi. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver considerato che l’Agente della RAGIONE_SOCIALE aveva l’onere di chiamare in causa l’ente impositore affinchè fornisse le ragioni dell’iscrizione nel ruolo esattoriale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 26 dPR n. 600/1973, 60 dPR n. 602/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla sua eccezione di nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell’atto presupposto.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 26 dPR n. 600/1973, 60 dPR n. 602/1973 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di dichiarare l’in esistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, in considerazione del fatto che sulla relata restituita al notificante dopo la consegna al contribuente erano incomprensibili
l’identità, la qualifica e la sottoscrizione dell’agente notificatore e che solo successivamente sull’originale della relata era stato apposto un timbro contenente l’indicazione del nominativo dell’agente.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 60 dPR n. 600/1973, 26, comma 5, dPR n. 602/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di nullità della notifica per omessa produzione, da parte del concessionario, della matrice o della copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, 2712 e 2719 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ordinato l’esibizione degli originali dell’estratto di ruolo e della relata di notifica, nonostante ne avesse disconosciuto la conformità RAGIONE_SOCIALE copie in modo chiaro e puntuale.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 dPR n. 445/2000, 2697 c.c., 26 dPR n. 602/1973, 60 dPR n. 600/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla sua eccezione di inidoneità dell’estratto di ruolo e della relata di notifica a prova la notificazione della cartella di pagamento per non essere corredati dalla
necessaria conformità legale.
Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 18 dPR n. 445/2000, 26 dPR n. 602/1973, 60 dPR n. 600/1973, 3, 24 e 111 Cost., 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., in relazion e all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agente della riscossione, essendo una parte processuale, non avrebbe potuto attestare la conformità agli originali dell’estratto di ruolo e della copia della relata di notifi ca della cartella.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996, 26 dPR n. 602/1973,
60 dPR n. 600/1973, 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’estratto di ruolo prodotto non era idoneo a provare la notifica della cartella.
Con il nono motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, del dm 20.7.2012, n. 140, della l. 24.3.2012, n. 27, del dm n.55/2014, della l. 21.12.2012, n. 247 e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese del grado di appello in misura di gran lunga superiore al limite massimo di scaglione di riferimento ed in assenza di attività difensiva svolta dalla controparte, non costituitasi in appello.
Con nota del 15.10.2025, la ricorrente ha dedotto che:
la legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Mille proroghe, legge 24 febbraio 2023 n. 14, hanno previsto la cancellazione automatica integrale di tutti i crediti inferiori, dapprima, a milleuro (art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 136) e, quindi, a cinquemila euro (art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella l. 21 maggio 2021, n. 69), risultanti dai singoli carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali;
-la pretesa creditoria dell’impugnata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è costituita da accertamento Tarsu anno 2008 notificato il 04/02/2012, reso esecutivo in data 27/06/2008, sicchè essa rientra nell’ambito di applicazione del c.d. ‘Stralcio’ fino a €. 5.000,00;
tanto dedotto, ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali dell’intero giudizio ‘per conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse’.
10.1. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è fondata alla luce RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni.
Rileva la Corte che è assorbente il rilievo dello ius superveniens .
L’art. 4, comma 1, prima parte, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito in legge con modificazioni della legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati ». Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015; nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo i, lettera a), RAGIONE_SOCIALE decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Nella specie, il debito litigioso, computato secondo il criterio prescritto, non eccede il limite di valore fissato dalla norma (l’intimazione di pagamento era dell’importo di euro 192,88); il carico è stato affidato all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ibidem tassativamente specificati. Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure , espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more -e indipendentemente -della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravioannullamento da parte dell’agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell’art. 1, comma i, del decreto-legge cit.. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione « per consentire
il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili » nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori. In conclusione, l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15474 del 2019 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11762 del 2019).
Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere compensate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
dichiara la estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.10.2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME