Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
Oggetto:
iva – avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12087/2015 R.G. proposto da
NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6930/14/14, depositata il 19 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del PM.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 431/57/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2006.
La CTR osservava in particolare che i ricorrenti dovevano considerarsi coobbligati per effetto di “successione” nei debiti, anche fiscali, della società RAGIONE_SOCIALE, della quale erano stati soci, in quanto estinta per cancellazione dal registro imprese, trattandosi peraltro di pretesa creditoria erariale pienamente fondata e non essendo invece fondate le eccezioni in diritto sollevate dai ricorrenti medesimi.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Nelle more del giudizio la RAGIONE_SOCIALE ha proposto domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6, decreto-legge 193/2016.
L’interpellata agenzia fiscale, tramite la difesa erariale, ha comunicato che detta procedura si è perfezionata ed ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere anche nei confronti degli altri ricorrenti, trattandosi di coobbligazione solidale.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.
Cosi deciso in Roma 18 ottobre 2023
Il presidente