Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17146/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. 80224030587);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), NOME (c.f. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
-intimata-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA SEZ. DIST. di VERONA n. 23/2016 depositata il 07/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Verona, la RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, avente ad oggetto le sanzioni e gli interessi relativi all’omesso versamento dell’IVA per l’anno d’imposta 2009, emessa a seguito di controlli automatizzati ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633/1972.
In particolare, la ricorrente deduceva che aveva optato, per l’anno 2009, per il regime dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 633/1972 e che aveva compensato con un proprio credito maturato nell’anno precedente i debiti relativi ai mesi di gennaio e novembre 2009; pertanto, l’avviso di accertamento era illegittimo sia per vizi di notifica che per ragioni sostanziali (a suo avviso l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che non fosse possibile la compensazione operata con tali modalità).
La CTP annullava la cartella ritenendo fondate le doglianze relative alla notifica della stessa.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, depositando, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, documentazione attestante la regolare notifica della cartella e chiedendo per tale motivo la riforma della sentenza impugnata. Proponeva appello incidentale l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la CTP non si era pronunciata in ordine all’eccezione di incompetenza per territorio; nel merito ribadiva la legittimità dell’iscrizione a ruolo.
La contribuente resisteva alle impugnazioni.
Con sentenza n. 23/2016, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado, sia pure sulla base di una diversa motivazione.
In particolare, rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, riteneva che fosse consentita la compensazione.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
È rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 23/10/2025 la controricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata con le modalità previste dall’art. 6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge n. l. 225/2016 ed ha allegato la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto .
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società controricorrente ha dimostrato – mediante allegazione alla memoria depositata in data 23/10/2025 dell’istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge 225/2016, della comunicazione dell’agente della riscossione dell’importo dovuto e dell a quietanza di pagamento di tale importo – di aver adempiuto a tutte le formalità previste dalla citata disposizione per definire in maniera agevolata la propria posizione debitoria.
Può pertanto essere accolta la richiesta dalla stessa formulata, al riguardo osservandosi, però, che questa Corte ha affermato che quando, come nel caso di specie, il contribuente è controricorrente o intimato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. – non per rinuncia, ma per il ricorrere di un caso di estinzione ex lege – che non produce tuttavia gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c. (così Cass. n. 24083/2018, in motivazione). Se però risulta che l’importo indicato nella comunicazione di cui al
comma 3° dell’art. 6 d.l. 193/2016 è stato pagato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083/2018; Cass. n. 11540/2019).
Proprio quest’ultima ipotesi ricorre nel la fattispecie in esame, avendo la contribuente fornito la prova del pagamento.
Infine, va osservato che in questo caso ‘non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente’ (così, in motivazione, Cass. n. 24083/2018; Cass. n. 11540/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/11/2025. Il Presidente NOME COGNOME