Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10123/2019 R.G. proposto da:
NOME IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna -Bologna n. 2151/2018 depositata il 17/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , attinta da avviso di intimazione di pagamento n. 512 del 2016 relativamente ad accise sull’energia elettrica ed interessi non versati per l’anno di imposta 2013, proponeva impugnazione sul rilievo che produceva energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati e che perciò doveva essere mandata esente dall’accisa ai sensi degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani), 10, comma 6, l. n. 133 del 1999, 28 l. n. 388 del 2000 e 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. TUA), come riconosciuto dall’autorizzazione ad operare in regime d’esenzione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE con prot. n. 2008/A/2725 del 18 marzo 2008 e da analoghe autorizzazioni di svariati altri Uffici territoriali.
La CTP di Bologna, con sentenza n. 770/05/2017 depositata il 21 luglio 2017, respingeva il ricorso.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe, ritenendo che le società consortili, qual è la contribuente, pur rientrando nella nozione astratta di autoproduttori, sono fornitori di energia elettrica
nei confronti degli associati, con conseguente assoggettabilità all’accisa.
La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con articolato controricorso.
Considerato che:
I tre motivi di ricorso sono volti, sinteticamente, a far valere:
-violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett.
b), TUA ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo errato negare che nella nozione di autoproduttore possa essere sussunta anche la società consortile che distribuisca energia elettrica agli associati;
-nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non illustrando la CTR le ragioni per cui ha escluso il legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALEa società, anche con riguardo ai consumi effettuati nel corso del 2013;
-violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 l. n. 212 del 2000 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non potendosi escludere la tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, anche con riguardo alle imposte, in relazione a comportamenti tenuti conformemente alla prassi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria ed a specifici provvedimenti da questa rilasciati in favore RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
A fronte di quanto innanzi, risulta avere la contribuente depositato istanza addì 10 maggio 2023 ‘ di cessata materia del
contendere’, corredata di documentazione, rappresentando quanto segue:
In data 30 settembre 2022 la Società RAGIONE_SOCIALE ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022);
in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo di ristrutturazione dei debiti;
-l’accordo transattivo prevede espressamente la chiusura RAGIONE_SOCIALEe liti con spese compensate sancendo espressamente che: ‘Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe istanze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, nonché del contenzioso avviato presso la CEDU, il tutto a spese compensate’;
la riferita transazione si è conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente;
pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Indi concludeva per ‘l’estinzione del presente giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite’.
L’istanza di cui innanzi, sottoscritta sia dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa contribuente che dal suo difensore, pur non corredata RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante l’allegato ‘ pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente’, di per sé manifesta, sulla non opposizione RAGIONE_SOCIALEa costituita RAGIONE_SOCIALE, che ne ha ricevuto notifica, il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione in capo alla contribuente (tale requisito dovendo sussistere al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e persistere per l’intero corso del giudizio).
In conseguenza di ciò, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma, lì 5 ottobre 2023.