Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32057 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11924-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE p.i. 015225312017, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio Uckmar, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 8486/18/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 12.10.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Cartelle di pagamento -Motivazione -Interessi Condono
Dalla sentenza impugnata si evince che la controversia trae origine dall ‘atto di irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi nel consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014.
Il ricorso della società, che lamentava la mancata notifica dell’atto di irrogazione , oltre che il difetto di motivazione, l’omessa instaurazione del contraddittorio, l la sussistenza dell’esimente della forza maggiore, fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 24960/06/2015.
L’appello della contribuente fu parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 8486/18/2017, che ridusse l’importo delle sanzioni.
La società ha censurato la pronuncia dinanzi a questa Corte, alla quale ne ha chiesto la cassazione sulla base di dodici motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione doganale .
La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio del 26 giugno 2024. Nelle more la società ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia.
Considerato che
Va preliminarmente evidenziato che l’odierna ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, disciplinata dall’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 e dall’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017, conv. in l. n. 172 del 2017 (cd. ‘rottamazione cartelle bis’).
Risulta che sia stata presentata domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, nei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017. Con essa la società ha chiesto di definire alcuni carichi inseriti nella cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO, tra cui quello n. 2016/001276 n. 1, corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni n. 13552/RU. Con l’istanza è stato assunto l’impegno della società a rinunciare al giudizio pendente.
La domanda è stata accolta dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017 cit.
La procedura risulta dunque regolarmente perfezionata.
RGN 11924/2018 Consigliere rel. NOME
Deve dunque accogliersi l’istanza, espressamente presentata dal ricorrente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024