Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13505 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 17153-2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME e COGNOME giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1397/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 7.12.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Castelnuovo del Garda propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n.
, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008.
Il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 3 novembre 2023, il Comune ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine al tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi.
1.2. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.
Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità