Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14427/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-resistente-
e
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA, n. 5430/2021 depositata il 30/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma parte ricorrente ha impugnato la cartella di
pagamento n.0972019013240461500 notificata il 08.05.2019, relativa alla registrazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Roma n.4807/2015 con la quale erano state condannate la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento, in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 26.855,76, ciascuno, oltre interessi legali, maturati e maturandi, sui predetti importi, dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale in primo grado, al saldo.
La contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale ha emesso la sentenza n. 4083/2020, di inammissibilità del ricorso.
Tale decisione è stata dunque impugnata dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio e deducendo che la sentenza andasse iscritta al campione civile, gravando esclusivamente sulle parti soccombenti, e contestando altresì l’eccessivo ammontare RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese.
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello e condannato l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese , ritenendo di non accogliere la istanza di litisconsorzio necessario e sottolineando che la solidarietà passiva coinvolge tutti i destinatari RAGIONE_SOCIALEa sentenza senza eccezioni, indipendentemente dall’esito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, che rimane neutrale.
Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso meramente formale l’RAGIONE_SOCIALE
Successivamente la contribuente ricorrente ha depositato memoria illustrativa , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380. bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la parte ricorrente, con la memoria integrativa ex art. 380. bis .1. c.p.c., ha chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere ‘con ogni conseguenza di legge e con condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ‘.
1.1. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria tesi ha rilevato che, come comprovato con la documentazione formatasi successivamente all’introduzione del presente giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata ad NOME COGNOME, coobbligata con la ricorrente per l’imposta di registro oggetto del presente giudizio, quest’ultima ha dovuto corrispondere le somme pretese. Ha indi allegato la copia ricevuta di pagamento e la relativa attestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazio ne erariale.
Ritiene questa Corte che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta, debba farsi luogo a declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimata ; il pagamento del coobbligato infatti non esclude (prima) la responsabilità del ricorrente.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME