Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Cessazione della materia del contendere -Inammissibilità del ricorso -Ordine delle questioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14223/2020 R.G. proposto da.
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentato e difeso da se medesimo, p.e.c. avvfabriziomobiliaEMAIL
– ricorrente e controricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al
contro
ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 785/19 depositata in data 12/02/2019, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio proposto da NOME COGNOME contro una comunicazione di iscrizione ipotecaria per Irpef, la CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in ragione della sopravvenuta cancellazione della iscrizione, e compensava le spese di lite, evidenziando che l’iscrizione ipotecaria appariva legittima al momento della relativa comunicazione, per come argomentato da Riscossione Sicilia s.p.a. nelle controdeduzioni formulate per il grado di appello.
Contro tale decisione NOME COGNOME propone ricorso, affidato a un motivo.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso incidentale il contribuente.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 10/12/2024 , per la quale il ricorrente principale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale che attiene al merito della decisione della CTR mentre il ricorso principale e gli altri due motivi del ricorso incidentale attengono al governo delle spese di lite.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., infatti si deduce violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare cessata la materia del contendere senza valutare l’inammissibili tà del ricorso originario del contribuente, già dichiarato tardivo dalla Commissione tributaria di primo grado.
1.1. Il motivo non è fondato, in quanto questa Corte ha già ritenuto in plurime occasioni che in tema di processo tributario la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 , in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19533/2011; Cass. n. 9753/2017).
Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e 92 cod. proc. civ., per illogica, omessa e apparente motivazione circa la compensazione delle spese di lite, non avendo la CTR tenuto adeguatamente conto delle difese svolte dal contribuente, con cui era stata evidenziata l ‘ illegittimità originaria e non sopravvenuta dell’iscrizione ipotecaria, realizzata a fronte di un importo inferiore a 8.000 euro.
2.1. Il motivo, al di là della indicazione in rubrica, è dedotto esclusivamente in termini di motivazione omessa ed apparente ed è pertanto infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo
segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Ora, nel caso di specie, la motivazione, sebbene concisa, esiste ed esprime una chiara ratio decidendi , fondata sulla non condivisione della tesi dell ‘ originaria illegittimità dell ‘ iscrizione ipotecaria per carichi inferiori ad euro 8.000,00; essendo il motivo formulato chiaramente ed esclusivamente in termini di motivazione apparente, omessa o illogica, esso non può che essere rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 112 c od. proc. civ. per non aver la CTR tenuto conto della richiesta di condanna alle spese formulata dall’agente della riscossione.
3.1. Il motivo non è fondato in quanto il vizio di omessa pronuncia ricorre solo ove manchi del tutto una decisione mentre ove il giudice accolga una tesi incompatibile con quella prospettata ciò implica il rigetto implicito della stessa (Cass. n. 2153/2020; Cass. n. 24953/2020); nel caso di specie la CTR ha, come visto, espressamente deciso in merito al governo delle spese.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., si deduce violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., censurandosi la motivazione della CTR in quanto la decisione di compensazione delle spese sarebbe priva di motivazione e poichè la cessazione della materia del contendere non poteva dar luogo alla compensazione delle spese, dovendosi decidere secondo la soccombenza virtuale.
4.1. Il motivo è infondato sotto entrambi gli aspetti denunciati.
Come visto nell’esame del ricorso principale, la motivazione, sebbene succinta, esiste ed esprime chiaramente la ratio decidendi .
In secondo luogo, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento dell’atto impugnato non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese (Cass. n. 1230/2007), in quanto non si applica la previsione del comma 3 dell’art. 46, ma ciò non esclude che la compensazione possa essere disposta ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in base ad una valutazione complessiva della lite (Cass. n. 19947/2010; Cass. n. 3950/2017), che nel caso di specie è stata effettuata dal giudice del merito.
Concludendo, devono essere rigettati tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.
Le spese di lite possono essere compensate, anche nei confronti di Agenzia delle Entrate, in ragione della soccombenza reciproca nonché dell’esito complessivo della lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese di lite.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2024.