Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27494-2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME
rappresentate e difese dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2312/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 18195/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro in rettifica del valore di un complesso immobiliare, oggetto di compravendita stipulata in data 15/5/2015.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 12 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato di «non ave…(re)… più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto l’obbligazione tributaria si è estinta per effetto dell’adesione alla definizione agevolata della cartella di pagamento e del successivo avviso di liquidazione … ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022 e dell’art. 1, comma 236 della L. 197/2022 e effettuati dalla coobbligata in solido», chiedendo quindi di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
1.2. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.
Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità