Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11776 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso.
-controricorrente-
Tributi- SanzioniDefinizione agevolataEstinzione-cessata materia del contendere
avverso la sentenza n.72/14/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 6 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal
Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente a oggetto l’impugnazione di atto di contestazione di sanzioni ex art. 8 del d.lgs. n. 471/97 per gli anni di imposta 2002 e 2003, aveva rideterminato le sanzioni in complessivi euro 516,00 ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.lgs. n.471 del 1997, ritenendo che la violazione in esame (mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi RAGIONE_SOCIALE operazioni intercorse con soggetti residenti nei Paesi cd. Black List poi sanata con tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa) fosse meramente formale onde non poteva trovare applicazione la sanzione proporzionale del 10%, come stabilito dal comma 3 bis del citato art.8.
Il ricorso, inizialmente trattato dalla sesta sezione di questa Corte e da questa rinviato a nuovo ruolo, in attesa di pronuncia sulla questione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte , è stato, quindi, fissato, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex comma 196 della legge n.197 del 2022 con relativi allegati.
Disposto da questa Corte il rinvio a nuovo ruolo, il ricorso è stato avviato, nuovamente, alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale l’RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria
con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Rilevato che:
con la memoria l’Avvocatura Generale dello Stato chiede a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere premettendo che l’RAGIONE_SOCIALE ha confermato che la parte privata ha provveduto a regolarizzare la propria posizione tramite l’utilizzo della procedura di cui agli artt.166 -173 ter del d.l. n.197 del 2022;
pertanto, può dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024.