Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8347/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), pec
,
e
NOME
NOME
(CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, pec
,
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1132/2022 depositata il 03/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In data 30 aprile 2019, il contribuente NOME COGNOME ha inoltrato all’RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione di adesione al cd. ‘saldo e stralcio’ per l’estinzione dei debiti erariali con le modalità di cui all’art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica. La dichiarazione in parola concerneva i debiti portati da una cartella di pagamento notificata al contribuente in qualità di obbligato solidale per le passività della cessata RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE comunicava il rigetto della domanda in data 23 ottobre 2019.
La CTP di Venezia accoglieva il ricorso del contribuente, annullando il diniego interposto alla sua domanda.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che la CTR del Veneto accoglieva, confermando il contestato provvedimento di diniego.
Il ricorso per cassazione del contribuente è stato affidato a due motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 184, L. n. 145 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto il
collegio regionale che l’evocato art. 1, comma 184, implicasse una preclusione all’accesso all’istituto del cd. ‘saldo e stralcio’.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241 del 1990 e 7 L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR posto alla base del provvedimento di diniego una motivazione ‘ in maniera carente, incongrua e non univoca’ .
Con istanza del 12 maggio 2023, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio ‘ per sopraggiunta carenza d’interesse, ovvero per cessazione della materia del contendere ‘.
Segnatamente il ricorrente ha evidenziato che la cartella di pagamento con riferimento alla quale l’Amministrazione ha emesso il diniego alla definizione ai sensi dell’art. 1, comma 184, L. n. 145 del 2018, è stata fatta oggetto di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130 del 2022; l’estinzione del giudizio relativo alla cartella in parola è stata, peraltro, pronunciata con ordinanza n. 18344 del 2023.
La cartella di pagamento è stata fatta oggetto di altro condono, quindi l’odierno giudizio, incentrata sull’impugnazione del diniego di un condono precedente, ha perduto all’evidenza il proprio presupposto, rimuovendo il contrasto di posizioni fra le attuali parti in causa.
Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30/04/2024.