Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27285/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: EMAIL;
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3284/08/2015, depositata il 9.04.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE avverso distinti avvisi di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO e n. TF503AB00588/2012), emessi per gli anni 2008 e 2009, con i quali era stata recuperata a
Oggetto:
Tributi
tassazione l’IVA ritenuta indetraibile, in relazione a fatture considerate soggettivamente inesistenti;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente;
la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 21-septies della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto gli avvisi di accertamento impugnati erano nulli, essendo stati sottoscritti da soggetti non muniti della necessaria qualifica dirigenziale;
-con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex art. 132 n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, non avendo indicato in base a quali elementi ha ritenuto che la contribuente fosse connivente con i fornitori;
con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23, 28 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR ha ritenuto provata, senza alcuna motivazione sul punto, la conoscenza da parte della contribuente delle asserite attività illecite dei suoi interlocutori commerciali, senza considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente;
-ciò posto, con successiva memoria dell’8.02.2023, la contribuente rilevava di avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere pagato integralmente la somma dovuta, secondo il prospetto comunicato dall’Agenzia delle entrate Riscossione (all. 2), allegando le attestazioni di pagamento (all. da 3 a 14);
con ordinanza interlocutoria n. 23382 del 2023 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire informazioni sulla regolarità della domanda di adesione agevolata e sulla sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda;
-l’Agenzia delle entrate non ha fornito indicazioni entro il termine assegnato, mentre la ricorrente, con memorie depositate in data 26.03.2024 e 14.10.2024, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio e contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha sopportate, deducendo specificatamente anche in ordine al collegamento fra le cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata e gli avvisi di accertamento impugnati;
poiché nel caso in esame si è perfezionata la fattispecie definitoria di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, coma risulta dalla documentazione prodotta dalla contribuente, non contestata dalla controricorrente Agenzia delle entrate, il presente processo va dichiarato estinto per avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate;
-non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024.