Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12522 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 980/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2149/2022 depositata il 24/05/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. (annualità 2013), del Comune di Agrate Brianza.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
L’appello è stato dichiarato inammissibile («l’appello non contiene specifici motivi di appello, ma si limita a riportare una collettanea di decisioni giurisprudenziali non sempre pertinenti»).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
Si è costituito con controricorso il Comune, che ha depositato successiva memoria, in cui ha dato atto dell’intervenuta revocazione della sentenza impugnata n. 2149 del 2022 della Commissione tributaria della Regione Lombardia ed ha depositato la relativa sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Lombardia n. 3334 del 15 febbraio 2023.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, contenendo l’appello (integralmente trascritto nel ricorso per cassazione) censure specifiche; 2) e 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., degli artt. 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’inesistenza ed illogicità della motivazione, che richiama una sentenza diversa da quella impugnata, un avviso di accertamento diverso da quello oggetto del giudizio (n. 706 invece di 913) ed indica un valore della controversia diverso da quello effettivo.
2.Preso atto della sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata (dedotta dal controricorrente, che ha depositato la relativa sentenza), va dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass.,
Sez. U, 28 aprile 2017, n. 10553), la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo -ed alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la sua caducazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (v. anche, più recentemente, Cass., Sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201).
3. Essendo quindi cessata la materia del contendere per l’intervenuta revocazione della sentenza della Commissione Tributaria della Regione Lombardia n. 2149 del 24 maggio 2022, qui impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024 .
Il Presidente
NOME COGNOME