Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32743 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2137/2017 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 2024/2016 depositata il 24/05/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza n. 2024/29/2016 depositata in data 24 maggio 2016 e non notificata, respingeva l’appello proposto dal contribuente NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, condannando l’appellante di euro al pagamento di euro 10.000,00 per lite temeraria e di ulteriori euro 5.000,00 per spese legali in favore di RAGIONE_SOCIALE
Paci NOME propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi;
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
il contribuente, con memoria conclusiva, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione alle spese ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018
CONSIDERATO CHE
deve rilevarsi che l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 così recita: ‘I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, son o automaticamente annullati’.
Nel caso in esame l’importo preteso dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE è inferiore ad euro mille e il relativo carico è stato affidato alla Riscossione RAGIONE_SOCIALE S.p.A. nel 2002 e, quindi, entro il 31/12/2010; e, come rilevato dalla Corte, detta disposizione -che, come reso esplicito dal suo contenuto (art. 4, commi 3 e 4), trova applicazione (anche) ai tributi locali (quanto alla tassa automobilistica v. Cass., 14 novembre 2019, n. 29653) – deve essere interpretata nel senso che l’annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, «opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e,
con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072; Cass., 24 settembre 2019, n. 23704);
2. in ragione della definizione ope legis della controversia deve essere cassata, senza rinvio, l’impugnata sentenza che recava (anche) una condanna risarcitoria per lite temeraria e le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti;
3. non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza ; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione