Cessazione della materia del contendere: come un accordo può chiudere un processo tributario
La cessazione della materia del contendere rappresenta un esito cruciale nei processi giudiziari, specialmente in ambito tributario. Si verifica quando, nel corso del giudizio, scompare l’oggetto della controversia, rendendo inutile una pronuncia del giudice. Questo spesso accade quando le parti raggiungono un accordo transattivo, risolvendo bonariamente la lite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questo istituto, illustrandone i presupposti e le importanti conseguenze, come la compensazione delle spese e l’inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato.
I Fatti del Caso: Dagli Avvisi di Accertamento alla Cassazione
Una società a responsabilità limitata aveva ricevuto dal Comune di Milano diversi avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’IMU per gli anni 2012-2015 e della TASI per gli anni 2014-2015. La società aveva impugnato tali atti, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto il suo appello, confermando sostanzialmente le pretese del Comune. Di fronte a questa decisione, la società ha deciso di presentare ricorso per cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte.
La Soluzione Stragiudiziale: L’Accordo che Porta alla Cessazione della Materia del Contendere
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La società ricorrente ha depositato un’istanza informando la Corte di aver raggiunto un accordo transattivo con il Comune. Attraverso questo accordo, l’ente locale aveva provveduto a un ricalcolo del tributo dovuto e aveva concesso alla società una rateizzazione del pagamento. La documentazione allegata all’istanza provava che la lite, oggetto del ricorso, era stata interamente risolta e regolata da questo patto stragiudiziale, facendo venir meno qualsiasi interesse delle parti a una decisione nel merito da parte della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto dell’accordo intervenuto, la Corte di Cassazione ha accolto l’istanza della società. I giudici hanno rilevato che la documentazione prodotta dimostrava in modo inequivocabile come la materia del contenzioso fosse stata interamente regolata dall’accordo transattivo. Di conseguenza, non vi era più alcuna ragione per proseguire il giudizio.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Inoltre, in linea con la natura consensuale della risoluzione della lite, ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, stabilendo che ciascuna dovesse farsi carico dei propri costi legali.
Nessun Raddoppio del Contributo Unificato in caso di Cessazione
Un aspetto di notevole importanza pratica affrontato dalla Corte riguarda il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Si tratta di una sanzione processuale che impone alla parte che ha perso l’impugnazione (o il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile o improcedibile) di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo già pagato.
La Corte ha specificato che, nel caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per applicare tale sanzione. La sua natura eccezionale e sanzionatoria, infatti, ne limita l’applicazione ai soli casi di esito negativo dell’impugnazione, e non può essere estesa a ipotesi, come quella in esame, in cui il processo si conclude per un accordo tra le parti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, che attestava in modo inconfutabile l’avvenuto accordo transattivo con il Comune. Tale accordo, regolando integralmente la pretesa tributaria originaria, ha di fatto eliminato l’oggetto del contendere, rendendo superflua una pronuncia della Corte sul merito della questione. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha affermato che quando la materia del contendere è interamente disciplinata da un accordo sopravvenuto, il giudice non può che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del processo. La compensazione delle spese legali è una diretta conseguenza della risoluzione consensuale della lite, che non vede una parte vincitrice e una soccombente. Infine, la motivazione sul mancato raddoppio del contributo unificato si basa sulla natura eccezionale e sanzionatoria della norma, la cui applicazione è strettamente limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, escludendo quindi l’ipotesi di estinzione per accordo.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle liti tributarie. La cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo transattivo rappresenta una via vantaggiosa sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria, consentendo di definire la controversia in modo rapido e certo, con un notevole risparmio di tempo e risorse processuali. L’implicazione pratica più rilevante è la conferma che la chiusura concordata del processo evita al contribuente il rischio di subire la sanzione del raddoppio del contributo unificato, un incentivo non trascurabile a percorrere la via del dialogo e della transazione con il Fisco, anche quando la controversia è giunta al suo ultimo grado di giudizio.
Cosa succede a un processo tributario se le parti raggiungono un accordo?
La Corte dichiara la ‘cessazione della materia del contendere’, il che significa che il processo si estingue perché la ragione stessa della lite è venuta meno grazie all’accordo raggiunto tra le parti.
Se il giudizio si estingue per un accordo, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico analizzato, la Corte ha disposto la ‘compensazione integrale delle spese di lite’. Questo significa che ogni parte sostiene i propri costi legali, senza che una debba rimborsare l’altra, come spesso accade quando si raggiunge un accordo.
In caso di cessazione della materia del contendere, si deve pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato è una misura con natura sanzionatoria che si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Non si applica quando il giudizio si estingue a causa di un accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12557-2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore
–
intimato – avverso la sentenza n. 3910/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/10/2019 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1519/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in parziale accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento IMU 2012 -2015 e TASI 2014 -2015 emessi dal Comune di Milano;
il Comune è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 15/2/2022, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo con il Comune di Milano mediante ricalcolo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr . documentazione allegata all’istanza) ;
1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materia oggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf. Cass. Sez. U, sent. n. 8980 del l’ 11/04/2018);
1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate;
1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità