Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17697/2020 R.G. proposto da : SAN RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5399/2019 depositata il 24/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5399/11/2019, depositata il 24 dicembre 2019 e non notificata la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012, per l’importo complessivo di euro 152.914,49, con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte in Pioltello (MI), del quale essa era detentrice a titolo di locazione per concessione della “RAGIONE_SOCIALE” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno dello scalo ferroviario di Milano, ha rigettato l’ appello di primo grado che aveva parzialmente annullato l’ avviso impugnato fatta eccezione per l’ area d i mq. 308 adibiti ad uffici.
La “RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE“) si è costituita con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che i difensori delle parti hanno depositato memoria congiunta chiedono di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
In ragione di tale attestazione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione