Cessazione Materia del Contendere: Come un Accordo Estingue il Processo in Cassazione
Quando le parti in causa trovano un accordo, il processo può concludersi prima di una sentenza. Questo meccanismo, noto come cessazione materia del contendere, è stato al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La decisione chiarisce importanti conseguenze economiche per le parti, in particolare riguardo all’obbligo di versare il doppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) per l’anno 2012. Una società concessionaria del servizio di riscossione per un Comune lombardo aveva emesso un avviso di oltre 150.000 euro nei confronti di una grande azienda di logistica. L’importo si riferiva a un’ampia area situata all’interno di uno scalo ferroviario, utilizzata per la movimentazione e la riparazione di container.
La società di logistica aveva impugnato l’avviso, ottenendo un annullamento parziale in primo grado. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione, dando ragione alla società di riscossione. Quest’ultima, quindi, ha presentato ricorso in Cassazione per far valere le proprie ragioni.
L’Accordo tra le Parti e la Cessazione Materia del Contendere
Il colpo di scena è avvenuto proprio davanti alla Suprema Corte. Prima che i giudici potessero decidere sul merito del ricorso, i legali delle due società hanno depositato una memoria congiunta. In questo atto, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedevano alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, con compensazione integrale delle spese legali.
Questo istituto processuale si verifica quando l’interesse delle parti a una pronuncia del giudice viene meno, poiché la controversia è stata risolta al di fuori delle aule di tribunale. La Corte, in questi casi, non entra nel merito della questione, ma si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a chiudere formalmente il procedimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta congiunta, dichiarando estinto il giudizio. La parte più interessante della motivazione riguarda però le conseguenze di tale pronuncia. I giudici hanno specificato che una declaratoria di estinzione è concettualmente diversa da una decisione di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso.
Questa distinzione è fondamentale per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Tale norma prevede che, quando un ricorso viene respinto integralmente o dichiarato inammissibile/improcedibile, la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato all’inizio del giudizio (il cosiddetto “raddoppio del contributo”).
La Corte ha chiarito che, trattandosi di una norma sanzionatoria e di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in caso di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere. Poiché la lite si è conclusa per volontà delle parti, non esiste un “ricorrente non vittorioso” nel senso inteso dalla legge. Pertanto, nessuna sanzione è dovuta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un principio di grande rilevanza pratica. Raggiungere un accordo stragiudiziale, anche quando il processo è già pendente in Cassazione, rappresenta una strategia efficace per porre fine a una controversia in modo certo e controllato. La decisione offre un incentivo ulteriore alla risoluzione consensuale delle liti, poiché garantisce che la parte che ha promosso il giudizio non subirà la sanzione del raddoppio del contributo unificato. In questo modo, le parti possono definire i loro rapporti economici senza il timore di ulteriori aggravi di spesa derivanti dall’esito formale del processo, favorendo una gestione più efficiente e meno onerosa del contenzioso.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che la lite tra le parti è venuta meno prima della decisione del giudice, solitamente a seguito di un accordo. Questo porta all’estinzione del processo perché non c’è più nulla su cui decidere.
Se un processo si estingue per accordo, la parte che ha fatto ricorso deve pagare una sanzione?
No. Secondo l’ordinanza, quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, non si applica la norma che obbliga il ricorrente non vittorioso a versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato già pagato.
Chi paga le spese legali in caso di cessazione della materia del contendere?
In questo caso, le spese sono state compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti nel loro accordo. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17697/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5399/2019 depositata il 24/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
la “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5399/11/2019, depositata il 24 dicembre 2019 e non notificata la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012, per l’importo complessivo di euro 152.914,49, con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in Segrate (MI) e, per la minima parte in Pioltello (MI), del quale essa era detentrice a titolo di locazione per concessione della “RAGIONE_SOCIALE” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno dello scalo ferroviario di Milano, ha rigettato l’ appello di primo grado che aveva parzialmente annullato l’ avviso impugnato fatta eccezione per l’ area d i mq. 308 adibiti ad uffici.
La “RAGIONE_SOCIALE” (già “RAGIONE_SOCIALE“) si è costituita con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto che i difensori delle parti hanno depositato memoria congiunta chiedono di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
In ragione di tale attestazione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
- La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione