Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9737/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE LEONE (P_IVA
rappresentato e difeso dall’avv.to COGNOMECODICE_FISCALE) e dall’avv.to NOME COGNOMENDRNTN72E22I163X)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R: della CAMAPANIA, n. 4506/2020 depositata il 16/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
-La soc. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugna -affidandosi a cinque motivi di ricorso- la sentenza della C.T.R. della Campania di reiezione dell’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso della medesima società per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica dell’IMU, relativo all’anno di imposta 2013.
-A cura della difesa di parte ricorrente è stato depositato in giudizio ‘Accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546 del 1992’, datato 30 aprile 2024, con il quale la soc. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed il Comune di Napoli dichiarano di conciliare, a spese compensate, le controversie fra loro pendenti, indicandone gli estremi ed il riferimento rispetto ai singoli avvisi di accertamento, con espressa rinuncia della parte ricorrente ai ricorsi ancora pendenti.
Rilevato che:
-La disposizione di cui all’art. 48 d.lgs. 546 del 1992, comma 4, prevede che la conciliazione delle parti fuori udienza si perfezioni con la sottoscrizione dell’accordo e che, ai sensi del comma 4 bis, le disposizioni inerenti alla conciliazione fuori udienza si applichino anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione;
-le parti hanno raggiunto accordo conciliativo totale e che nell’elenco delle controversie oggetto di transazione è ricompreso il presente procedimento iscritto al n.r.g. 9737/2021, relativo all’avviso di rettifica IMU 2013 prot. 290037/961 del 26 marzo 2018;
-rilevato che la soc. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha, in ogni caso, rinunciato al ricorso;
-rilevato che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2 d.lgs. 546 del 1992
-le spese debbono essere compensate.
-non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2025.