Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31138/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, come da procura agli atti, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e rappresentato e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
NOMEEMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Sindaco pro-tempore , elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato -avverso la sentenza n. 2239/2021, depositata il 27.04.2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE contribuente avverso la sentenza n. 22077/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011 emessi dal RAGIONE_SOCIALE, inerenti ad immobili di proprietà del contribuente, adibiti ad uso scolastico ed a case per ferie.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1 . Con nota del 27.6.2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato comunicazione di ‘intervenuta cessazione della materia del contendere’, riferendo che ‘ con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio’ e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Con successiva nota del 22.1.2025 sono state poi depositate copia del pagamento RAGIONE_SOCIALE prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, sottoscritto dal Direttore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (accordo nel quale hanno previsto anche la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite), nel quale è espressamente prevista la ‘definizione
extragiudiziale’ in relazione agli avvisi di accertamento ICI n. 17514 (annualità d’imposta 2010) e ICI n. 17515 (annualità d’imposta 2011).
In ragione di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza RAGIONE_SOCIALE parti.
L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,