Cessazione della Materia del Contendere: Quando l’Accordo tra Fisco e Contribuente Chiude la Partita in Cassazione
L’esito di una controversia tributaria non è sempre una sentenza di vittoria o sconfitta. Esiste una terza via, l’accordo, che può intervenire in qualsiasi fase del giudizio, persino dinanzi alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la cessazione della materia del contendere, a seguito di un’intesa tra le parti, renda superflua la pronuncia dei giudici di legittimità, chiudendo definitivamente la lite.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento in materia di IVA per l’anno d’imposta 2015, notificato a una nota società operante nel settore energetico. La società ha impugnato l’atto, ma ha visto le sue ragioni respinte sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia, in appello, dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Non arrendendosi, l’azienda ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine di un’eventuale discussione orale.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare i motivi del ricorso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, risolvendo la controversia in via stragiudiziale. La società ricorrente ha quindi depositato una nota in Cassazione, allegando l’accordo e chiedendo alla Corte di dichiarare l’avvenuta cessazione della lite, con compensazione delle spese legali.
Le Motivazioni: la Cessazione della Materia del Contendere per Accordo Conciliativo
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha preso atto della volontà congiunta delle parti. La decisione dei giudici è stata diretta e consequenziale: l’accordo conciliativo documentato in atti è la prova inconfutabile che l’oggetto della disputa è venuto meno.
Il raggiungimento di un’intesa tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria ha comportato la cessazione della materia del contendere. Questo istituto processuale interviene quando scompare l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della questione. In pratica, avendo le parti risolto autonomamente il loro conflitto, non c’è più nulla su cui la Corte debba decidere.
I giudici hanno sottolineato come tale accordo renda ‘superfluo’ l’esame dei motivi di ricorso originariamente proposti dalla società. La funzione della Corte, in questo scenario, non è più quella di valutare la correttezza della sentenza impugnata, ma di ratificare formalmente la fine del contenzioso. Di conseguenza, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese processuali.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale, applicabile anche alle liti tributarie: la volontà delle parti di porre fine a una controversia tramite un accordo prevale sulla necessità di una decisione giudiziale. La conciliazione rappresenta uno strumento efficace per deflazionare il contenzioso e raggiungere una soluzione certa e rapida, anche quando la disputa è giunta al suo stadio più avanzato, ovvero il giudizio di legittimità.
Per i contribuenti e i professionisti, la lezione è chiara: la via del dialogo e dell’accordo con il Fisco rimane aperta in ogni stato e grado del procedimento. La cessazione della materia del contendere che ne deriva consente di evitare i tempi lunghi e gli esiti incerti della giustizia, chiudendo la partita con una soluzione condivisa e la frequente compensazione delle spese legali, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa accade se un contribuente e l’Agenzia delle Entrate raggiungono un accordo mentre il caso è pendente in Cassazione?
L’accordo conciliativo fa venir meno l’oggetto della disputa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara la ‘cessazione della materia del contendere’, un atto che pone formalmente fine al processo senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di cessazione della materia del contendere per accordo?
Come avvenuto in questo caso, le parti possono chiedere congiuntamente la compensazione delle spese. Se la Corte accoglie tale richiesta, significa che ogni parte sostiene i costi dei propri avvocati, senza che una debba rimborsare l’altra.
Una volta raggiunto l’accordo, la Corte di Cassazione deve comunque analizzare i motivi del ricorso?
No. L’ordinanza chiarisce che il raggiungimento di un accordo conciliativo rende ‘superfluo’ l’esame dei motivi di ricorso. La Corte si limita a prendere atto della fine della controversia e a formalizzarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18246/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA LOMBARDIA n. 436/19/24 depositata il 08/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 436/19/24 del 08/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1869/12/22 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2015.
BP Italia impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato ‘nota di deposito’ con allegata copia dell’accordo conciliativo raggiunto con l’Agenzia delle entrate chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto da entrambe le parti e documentato in atti, è stato raggiunto un accordo conciliativo che comporta la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, come espressamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13/03/2025.
Il Presidente
COGNOME