Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24575 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13918/2019 proposto da:
COMUNE DI COGNOME DEL GARDA, con sede in Castelnuovo del Garda (VR) alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , Avv. NOME COGNOME, difeso -giusta procura in atti -dall’ Avv. Prof. NOME COGNOME del Foro di Firenze, nonché dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME, in Roma alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL e EMAIL);
-ricorrente –
contro
Avv. NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata a difesa, come da procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), ed elettivamente
Avviso accertamento Ici -Cessazione materia contendere
domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. NOME COGNOME Valva (C.F.: CODICE_FISCALE; pec:
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) in Roma al INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1165/12/2018 emessa dalla CTR Veneto in data 23/10/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007 con il quale il Comune di Castelnuovo del Garda aveva recuperato le maggiori imposte dovute relativamente a tre aree edificabili di proprietà del contribuente.
La CTP di Verona rigettava il ricorso, ritenendo che l’avviso fosse sorretto da una prova adeguata (avendo il Comune richiamato la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 6.9.2001 e le successive delibere della Giunta con le quali erano stati rideterminati i valori delle aree fabbricabili) e che le aree avessero senz’altro natura edificatoria (essendo state le stesse inserite nel PRG e non risultando una loro coltivazione diretta da parte del proprietario).
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Veneto accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento impugnato, affermando che le decisioni emesse dalla stessa CTR fra le medesime parti, pur non avendo l’efficacia vincolante di un giudicato esterno, inducevano a ritenere affetto da invalidità l’avviso di accertamento impugnato, siccome caratterizzato da errori nel procedimento di valutazione delle aree.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Castelnuovo del Garda sulla base di otto motivi. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con istanza congiunta del 3.11.2023 le parti hanno rappresentato che:
nelle more del giudizio sono riuscite a concordare i termini per un accordo
quadro di definizione della pluralità delle controversie ICI sorte tra di esse, per tutte le annualità d’imposta dal 2005 al 2009, con riguardo ai medesimi terreni nonché alle medesime questioni fattuali e giuridiche;
pertanto, con delibera di Giunta del Comune di Castelnuovo del Garda n. 116 del 10.09.2021, il Comune ha adottato atto di indirizzo per la sottoscrizione di accordo quadro propedeutico alle conciliazioni giudiziali dei singoli giudizi;
-con specifico riferimento ai recuperi contestati dal Comune con l’avviso ICI per l’anno 2007 di cui è causa nel presente giudizio, in specie, l’accordo quadro prevede:
la rettifica del valore della base imponibile in € 4.269.152,25, in luogo di quello contestato dall’Ente impositore in € 5.692.203,00, il pagamento di imposte, interessi e sanzioni (come rideterminati alla luce della base imponibile concordata) in unica soluzione da parte del contribuente e l’impegno di quest’ultimo a stipulare un atto di cessione gratuita della porzione di terreno identificata al Catasto del Comune di Castelnuovo del Garda al foglio 24, mappali nn. 66, 67 ed ex 68 parte (ora 373);
in data 23.05.2023, in esecuzione degli impegni assunti sulla base dell’accordo quadro predetto e con specifico riferimento ai recuperi di cui all’avviso ICI per l’anno 2007 per cui è causa nel presente giudizio, è stato sottoscritto tra le parti l’appos ito atto di definizione stragiudiziale della presente controversia (atto n. 94 del 23.05.2023, prot. 13817 del 24.05.2023) e le somme riconosciute concordemente come dovute al Comune sono state altresì corrisposte, venendo così a cessare ogni materia di co ntesa, essendosi altresì convenuta tra le parti l’integrale compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio;
tanto rappresentato, i difensori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnativa, in ogni caso con spese in tegralmente compensate.
1.1. Ricorrono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese del
presente giudizio. Invero, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10483 del 19/04/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29.4.2025 .