Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10961/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. Prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) , dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME
Oggetto: tributi cessazione della materia del contendere
NOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria , n. 269/01/19 depositata in data 12 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 giugno 2024;
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2011 -2016 con il quale l’Ufficio , a seguito di PVC, aveva recuperato maggiori accise per disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 26, comma 3 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) per immissione in consumo di gas naturale destinato ad usi industriali, non avendo la società contribuente allegato le relative manifestazioni di volontà da parte dei consumatori finali, avviso di pagamento cui accedeva atto di irrogazione sanzioni;
che la CTP di Perugia ha accolto il ricorso;
che la CTR dell’Umbria , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che non è necessario che la fruizione del regime agevolato fosse accompagnata da una apposita richiesta dei consumatori finali, atteso che l’Ufficio era edotto dell’uso industriale fatto dai consumatori finali ai quali era destinato il gas naturale, trattandosi di fatto « notorio »;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente;
CONSIDERATO CHE
Che parte ricorrente ha depositato in data 5 marzo 2024 istanza di cessazione della materia del contendere, allegando accordo transattivo inter partes in data 10 agosto 2021 in cui si dà atto che, in caso di
esecuzione dell’accordo, le parti avrebbero rinunciato al giudizio, accordo di cui si dà conto della regolare esecuzione;
che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti;
P. Q. M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2024