Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 583/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in FirenzeINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana – FIRENZE n. 750/2022 depositata il 27/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello
proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Pietrasanta nei confronti dell’odierno ricorrente, proposto avverso la sentenza n. 639/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sez. 3 (pubblicata il 09/10/2019), la quale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 3716 13/11/2018 relativo all’IMU 2013, con il quale il comune aveva richiesto il pagamento di somme in ragione del ritenuto parziale omesso versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2013 (pari a euro 17.727,00 oltre ai relativi interessi, e sanzione per ‘insufficiente pagamento’ in misura pari al 30% dell’imposta accertata, ossia per euro 5.318,00), in riferimento alla struttura alberghiera, di cui è proprietaria la ricorrente, sita a Pietrasanta (INDIRIZZO), INDIRIZZO, censita al Catasto Fabbricati al foglio 35, particella 120, subalterno 3.
1.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che la Commissione tributaria provinciale avesse erroneamente ritenuto che la rendita catastale rettificata (in euro 55.496,00) con provvedimento del 26/5/2009, notificato il 27/02/2018, non avesse efficacia ai fini della determinazione dell’IMU relativa all’anno 2013 , atteso che la rendita è efficace retroattivamente, e che non essendovi un termine di decadenza, la notifica, sebbene avvenuta nove anni dopo, fosse da ritenersi efficace. Ha indi concluso che, nell’avvi so di accertamento impugnato, l’IMU fosse stata determinata facendo riferimento non alla rendita di € 55.496,00, ma a quella di € 55.608 ,00, proposta dal tecnico con il DOCFA del 20/2/2015, a seguito di diversa distribuzione di spazi interni, ma che, trattandosi di rendita proposta nel 2015 per lavori di cui si ignora l’epoca di realizzazione, essa non fosse applicabile per la determinazione dell’IMU 2013 . In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, ha ritenuto che l’IMU del 2013 dovesse essere determinata sulla base della rendita di € 55.496 ,00.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il comune intimato.
In data 6/9/2024 le parti hanno depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1 -bis , del D.Lgs. n. 546/1992, sull’assunto che la CTR non ha disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della controversia pregiudicante, pendente in grado di appello, sorta dall’impugnazione del l’avviso di accertamento con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha rettificato la rendita catastale della struttura alberghiera di proprietà della contribuente da euro 32.206 a euro 55.496.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., sulla domanda con cui la contribuente ha chiesto di ricalcolare l’IMU asseritamente dovuta avendo riguardo non alla rendita catastale di euro 55.608,00 utilizzata dall’Amministrazione comunale nell’atto impositivo, ma a quella di euro 52.914,00 rideterminata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca all’ esito del giudizio di impugnazione dell’NUMERO_DOCUMENTO, con statuizione non più suscettibile di riforma in senso sfavorevole alla parte privata a causa della mancata proposizione di appello incidentale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della
sentenza per violazione degli artt. 112, 324, 333 e 334 cod. proc. civ., nonché dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto dal momento che la statuizione della sentenza n. 841/2018 con cui la CTP ha rideterminato la rendita catastale della struttura alberghiera da euro 55.496,00 a euro 52.914,00 è divenuta insuscettibile di riforma in senso sfavorevole alla parte privata, in quanto non impugnata con appello incidentale, i Giudici di appello avrebbero dovuto rilevare la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento IMU oggetto del presente giudizio per la parte di imposta eccedente quella dovuta sulla base della ‘nuova’ rendita catastale accertata nella predetta sentenza n. 841/2018 (pari, appunto, a euro 52.914).
Il controricorrente ha replicato ai motivi.
Con memoria del 6 settembre 2024, le parti hanno comunicato che, in data 26 gennaio 2024, la contribuente e il Comune di Pietrasanta hanno sottoscritto un accordo stragiudiziale (allegato al doc. 1 della memoria ), con cui, da un lato, l’Amministrazione comunale si è impegnata a ricalcolare l’IMU dovuta sulla base della minor rendita catastale di euro 39.853 rideterminata nel corso del giudizio definito con sentenza n. 79/2024 della commissione tributaria, intervenuto nRAGIONE_SOCIALE more, e, dall’altro lato, la Società si è impegnata a versare l’importo dovuto entro il mese di gennaio 2024 .
5.1. Hanno indi concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di legittimità.
La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di questa fase di giudizio.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012,
venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024 .