Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
Cartella di pagamento -IRPEF – 2012
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29914/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO Roma.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente – nonché contro AVVOCATO COGNOME NOME COGNOME
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e il sottostante ruolo emesso dall’Ufficio per il recupero delle imposte emerse dal controllo formale eseguito, ai sensi dell’art. 36 -bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione Mod. 770 semplificato, presentata, in qualità di sostituto di imposta per l’anno 2012.
Impugnata la cartella dinanzi la C.t.p. di Catania, questa con sentenza n. 720/2017 rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Sicilia; l’Ufficio si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018, rigettava l’appello della società contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate, e la società RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso. L’Avvocato NOME COGNOME, procuratore antistatario per l’Agente della Riscossione in entrambi i gradi di merito, è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 2, 3, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, 20, 21, 22, 23, 24, 48, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), 149 bis cod.
proc. civ., 27 e 37 del Regolamento europeo n. 910/2014 e le relative specifiche attuative di cui all’art. 1 della decisione di esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea dell’8 settembre 2015, 2712, 2719 cod. civ. e 22, quinto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, d.p.r. n. 602/1973, 1, comma 5 ter, lett. e) d.l. 17 giugno 2017, n. 106, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: n. 600/1973, 6, quinto comma e 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ai sensi dell’art.
«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546/1992 e art. 345 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992».
Preliminarmente va rilevato che la società contribuente ha depositato telematicamente, in data 16 gennaio 2025, documentazione attestante di aver concluso con l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I di Milano e con l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, nelle more della lite azionata, un atto di definizione del trattamento dei crediti erariali nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 57 e 63 del
d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (c.d. ‘ Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ‘), documentando che, all’interno del perimetro della transazione in parola rientra la pretesa erariale di cui al contenzioso oggetto del presente giudizio, come evincibile dalle certificazioni rilasciate dall’Amministrazione finanziaria.
Tale accordo risulta omologato, ai sensi dell’art. 48, comma quarto del CCII, dal Tribunale di Catania con sentenza n. 340/2024 del 20 dicembre 2024, sentenza che produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi del successivo quinto comma (mentre nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese).
2.1. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il giudizio si estingue in tutti i casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato alla L. Fall., art. 182-ter, comma 5, norma ora rieditata dall’art. 63, comma 3 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi’ (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33303 del 29 novembre 2023, nonché conf. Cass. civ., Sez. Un. 8980 dell’11 aprile 2018 e id. sent. n. 368 del 18 maggio 2000).
2.2. Pertanto, in ragione dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, si è determinata una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferisce il ricorso in decisione e che sono oggetto della controversia, con la conseguenza che il giudizio deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
2.3. Peraltro, ritiene opportuno questo Collegio che l’amministrazione erariale prenda cognizione dell’istanza e si esprima al riguardo e, a tali fini, dispone la comunicazione, a cura del ricorrente, della documentazione depositata all’Agenzia delle
Entrate ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la comunicazione della documentazione depositata all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2025