Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
Cartella di pagamento -IRPEF – 2012
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29914/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis presso la Cancelleria AVV_NOTAIO Corte di cassazione, INDIRIZZO.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente – nonché contro AVV_NOTAIO
Avverso la sentenza AVV_NOTAIO COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018.
Udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti AVV_NOTAIO società RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e il sottostante ruolo emesso dall’Ufficio per il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte emerse dal controllo formale eseguito, ai sensi dell’art. 36 -bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO semplificato, presentata, in qualità di sostituto di imposta per l’anno 2012.
Impugnata la cartella dinanzi la C.t.p. di Catania, questa con sentenza n. 720/2017 rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE; l’Ufficio si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018, rigettava l’appello AVV_NOTAIO società contribuente.
Avverso la sentenza AVV_NOTAIO C.t.r. AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, e la società RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso. L’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario per l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in entrambi i gradi di merito, è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 2, 3, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, 20, 21, 22, 23, 24, 48, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), 149 bis cod.
proc. civ., 27 e 37 del Regolamento europeo n. 910/2014 e le relative specifiche attuative di cui all’art. 1 AVV_NOTAIO decisione di esecuzione UE n. 2015/1506 AVV_NOTAIO Commissione europea dell’8 settembre 2015, 2712, 2719 cod. civ. e 22, quinto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, d.p.r. n. 602/1973, 1, comma 5 ter, lett. e) d.l. 17 giugno 2017, n. 106, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta: n. 600/1973, 6, quinto comma e 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ai sensi dell’art.
«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.p.r. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 legge n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992»
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546/1992 e art. 345 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 62 d.lgs. n. 546/1992».
Preliminarmente va rilevato che la società contribuente ha depositato telematicamente, in data 16 gennaio 2025, documentazione attestante di aver concluso con l’RAGIONE_SOCIALE e con l’RAGIONE_SOCIALE, nelle more AVV_NOTAIO lite azionata, un atto di definizione del trattamento dei crediti erariali nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 57 e 63 del
d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (c.d. ‘ Codice AVV_NOTAIO crisi d’impresa e dell’insolvenza ‘), documentando che, all’interno del perimetro AVV_NOTAIO transazione in parola rientra la pretesa erariale di cui al contenzioso oggetto del presente giudizio, come evincibile dalle certificazioni rilasciate dall’Amministrazione finanziaria.
Tale accordo risulta omologato, ai sensi dell’art. 48, comma quarto del CCII, dal Tribunale di Catania con sentenza n. 340/2024 del 20 dicembre 2024, sentenza che produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi del successivo quinto comma (mentre nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese).
2.1. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il giudizio si estingue in tutti i casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge e ogni altro caso di cessazione AVV_NOTAIO materia del contendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato alla L. Fall., art. 182-ter, comma 5, norma ora rieditata dall’art. 63, comma 3 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi’ (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33303 del 29 novembre 2023, nonché conf. Cass. civ., Sez. Un. 8980 dell’11 aprile 2018 e id. sent. n. 368 del 18 maggio 2000).
2.2. Pertanto, in ragione dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, si è determinata una nuova regolamentazione convenzionale RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche, cui si riferisce il ricorso in decisione e che sono oggetto AVV_NOTAIO controversia, con la conseguenza che il giudizio deve essere definito con la declaratoria AVV_NOTAIO cessazione AVV_NOTAIO materia del contendere.
2.3. Peraltro, ritiene opportuno questo Collegio che l’amministrazione erariale prenda cognizione dell’istanza e si esprima al riguardo e, a tali fini, dispone la comunicazione, a cura del ricorrente, AVV_NOTAIO documentazione depositata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE, con rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la comunicazione AVV_NOTAIO documentazione depositata all’RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE, con rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2025