Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14783 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel. –
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 23/01/2025
CESSATA MATERIA CONTENDERE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31288/2018 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI TRIGGIANO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE;
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del procuratore speciale, dr. NOME COGNOME giusta atto per notar NOME Nai di Milano del 16 settembre 2015 (rep. 12.209 -racc. 4037), rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE; Numero sezionale 448/2025 Numero di raccolta generale 14783/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
– CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE –
per la cassazione della sentenza n. 950/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 21 marzo 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia era l’avviso di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Triggiano chiedeva alla suindicata contribuente il versamento della somma di 134.830,00 € a titolo di TARI per l’anno d’imposta 2014.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dal Comune.
Con atto notificato in data 22 ottobre 2018 il Comune di Triggiano proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione e notificando in data 10 gennaio 2019 controricorso all’impugnazione incidentale avanzata dalla società.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controdeduzioni notificate il 3/7 dicembre 2018, articolando ricorso incidentale
Con atto depositato in data 3 ottobre 2024, sottoscritto da entrambe le parti, è stato rappresentato che:
Numero sezionale 448/2025
Numero di raccolta generale 14783/2025
«nelle more del giudizio, si è svolta la procedura di accertamento con adesione che ha condotto alla sottoscrizione di rituale verbale con il quale è stata consensualmente definito l’ammontare della TARI dovuta per l’annualità 2014»; Data pubblicazione 02/06/2025
«a seguito del citato verbale il Comune ha provveduto a rettificare in autotutela l’ammontare della TARI oggetto del presente giudizio e Auchan ha provveduto al versamento di quanto richiesto nell’avviso rettificato»;
«con il predetto verbale di Auchan e il Comune si sono altresì impegnati ad abbandonare formalmente il presente giudizio, dichiarando di non avere più nulla a pretendere con reciproco impegno alla presentazione congiunta di apposita istanza di compensazione delle spese processuali».
Le parti hanno quindi chiesto di «dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, disponendo l’integrale compensazione delle spese».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto precede, i reciproci ricorsi vanno dichiarati inammissibili in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere che elide l’interesse alla pronuncia sul ricorso, in termini riconosciuti ed ammessi dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un. 18 luglio 2024, n. 19976).
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020,
Numero sezionale 448/2025
n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921, cui adde Cass. Sez. Un. 18 luglio 2024, n. 19976). Numero di raccolta generale 14783/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME