Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1467/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e Prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Oggetto: tributi -cessazione della materia del contendere
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1351/04/21, depositata in data 8 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente, originariamente denominata RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato un avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo a IRES, IRAP e IVA del periodo di imposta 2010, con il quale -a seguito di PVC -veniva accertata la partecipazione della società contribuente a una frode carosello relativa alla compravendita di telefoni cellulari, per cui veniva recuperata IVA per effetto del disconoscimento della detrazione su acquisti (operazioni che vedevano il coinvolgimento anche di società cessionarie filtro comunitarie), oltre all’irrogazione di sanzioni;
che la CTP di Venezia ha rigettato il ricorso;
che la CTR del Veneto ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che L’Ufficio avesse dato prova dell’assolvimento del proprio onere della prova circa il coinvolgimento e la consapevolezza della società contribuente a una frode IVA e ritenuto che la società contribuente non avesse assolto al proprio onere della prova contraria, ritenendo -inoltre – non operante nel caso di specie un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in ordine ad altro periodo di imposta, così come ha ritenuto irrilevante l’esito del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del legale rappresentante della società contribuente;
che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a undici motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE
Parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria in data 19 aprile 2024 con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della cessazione della materia del contendere, per avere le odierne parti processuali, unitamente al l’RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto in data 23 novembre 2023 una transazione fiscale (atto di transazione su crediti tributari ) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII;
che è in atti la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale presso il Tribunale di Vicenza, comprensivo del debito controverso per cui è causa (nella specie è indicato anche il numero di registro generale del presente giudizio), transazione che prevede tra le altre cose, in costanza della prosecuzione dell ‘ attività di impresa in regime di continuità indiretta, il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa;
che la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato prevede espressamente che « la Società, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa dell’accordo, richiederà la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso »;
che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 22 febbraio 2024, passata in cosa giudicata;
che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE parti processuali, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
P. Q. M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024