Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31101/2021 R.G., proposto DA
‘ Istituto delle RAGIONE_SOCIALE del S.S. Sacramento ‘ , ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed iscritto al n. 413 del registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in Roma, in persona della Vicaria Generale pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. A NOME COGNOME con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (presso gli Uffici dell’Avvocatura C apitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in
ICI IMU ACCERTAMENTO ENTE ECCLESIASTICO ACCORDO STRAGIUDIZIALE CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE
calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 aprile 2021, n. 2241/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L” Istituto RAGIONE_SOCIALE del S.S. Sacramento ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 aprile 2021, n. 2241/06/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015 da parte di Roma Capitale (a mezzo della partecipata ‘ RAGIONE_SOCIALE) per omesso versamento del l’I MU relativa a ll’anno 2012, con riguardo ad immobili siti in Roma alla INDIRIZZO ed alla INDIRIZZO, disconoscendosi l’esenzione per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 ottobre 2017, n. 22075/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente -nel senso di limitare l’imposta ai soli immobili adibiti a casa per ferie e a scuola paritaria.
Roma Capitale ha resistito con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria, deducendo la stipulazione il 5 dicembre 2023 di accordo di conciliazione extragiudiziale, con il quale le parti hanno definito tutto il contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio, con piano di rateizzazione dei debiti pregressi.
In seguito, il contribuente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE:
Come si è detto, le parti sono addivenute in corso di causa alla stipulazione di accordo di conciliazione extragiudiziale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente ratione temporis ).
In particolare, con nota depositata il 28 giugno 2024, il contribuente ha depositato comunicazione di ‘ intervenuta cessazione della materia del contendere ‘, riferendo che « con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio » e chiedendo la dichiarazione di estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. Con successiva nota depositata il 17 gennaio 2025, la contribuente ha prodotto copia del pagamento delle prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, nel quale è espressamente prevista la ‘ definizione extragiudiziale ‘ in relazione all’ avviso di accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015 per l’IMU relativa all’anno 2012 . In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento.
Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti, stante l’espressa pattuizione dell’accordo conciliativo in tal senso.
4. L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicabilità, a carico del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo