Accordo Fiscale e Cessazione Materia del Contendere: Come Finisce un Processo
La cessazione della materia del contendere rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Si tratta di una soluzione spesso vantaggiosa per le parti, poiché consente di risolvere una controversia in modo tombale e con certezza, evitando i rischi e i costi di ulteriori gradi di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto trovi applicazione nel contenzioso tributario, in particolare a seguito di un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.
I Fatti del Caso: Dalla Verifica Fiscale alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società operante nel settore energetico. La contestazione, relativa all’anno d’imposta 2012, riguardava la disciplina del transfer pricing, ossia dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.
La società aveva impugnato l’atto impositivo e, dopo il giudizio di secondo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la controversia era approdata in Corte di Cassazione. Il contenzioso era quindi giunto al suo ultimo e decisivo grado di giudizio, con la società che contestava la sentenza a lei sfavorevole.
La Svolta: L’Accordo tra le Parti e la Rinuncia al Ricorso
Durante lo svolgimento del processo in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Corte di aver raggiunto un accordo con la società per la definizione del contenzioso pendente. Questo tipo di accordi transattivi è uno strumento che l’ordinamento mette a disposizione per risolvere le liti fiscali in modo più rapido ed efficiente.
A seguito di tale intesa, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Con questo atto, la parte ha manifestato la volontà di non voler più proseguire nel giudizio, avendo di fatto già risolto la controversia direttamente con la sua controparte, l’Amministrazione Finanziaria.
La Decisione della Corte sulla Cessazione Materia del Contendere
Preso atto dell’accordo raggiunto e della conseguente rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. Il presupposto stesso del processo, ovvero l’esistenza di una lite tra le parti, era venuto meno. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre stabilito la compensazione delle spese legali tra le parti, ritenendo sussistenti ‘giusti motivi’, una formula che spesso si adotta quando la lite si chiude con un accordo che soddisfa entrambe le parti.
Le Motivazioni e le Conclusioni
Le motivazioni alla base della decisione sono di natura puramente procedurale. L’accordo tra contribuente e Fisco, seguito dalla formale rinuncia all’impugnazione, ha di fatto eliminato l’oggetto del giudizio. Non essendoci più nulla su cui decidere, il processo perde la sua funzione e deve essere dichiarato estinto. La scelta di compensare le spese legali è coerente con questo scenario: l’accordo transattivo ha risolto la lite e, solitamente, prevede che ciascuna parte si accolli i propri costi legali.
In conclusione, questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione concordata delle liti fiscali. Per i contribuenti, raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate può rappresentare una via più rapida, certa e meno onerosa rispetto alla prosecuzione di un contenzioso fino all’ultimo grado di giudizio. Per l’Amministrazione Finanziaria, significa incassare le somme concordate in tempi brevi e ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari. La cessazione della materia del contendere è, in questi casi, la naturale e logica conseguenza processuale di una controversia risolta consensualmente.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’ in un processo?
Significa che la controversia tra le parti è venuta meno a seguito di un fatto nuovo, come un accordo, rendendo inutile una pronuncia del giudice sul merito della questione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché, dopo aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, la società ricorrente ha formalmente rinunciato al proprio ricorso, eliminando così l’oggetto della lite.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle spese legali?
La Corte ha deciso di compensare le spese, stabilendo che ciascuna parte (la società e l’Agenzia delle Entrate) dovesse sostenere i propri costi legali, senza alcun rimborso reciproco.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16252/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (società risultante dalla fusione tra ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE ) con sede legale in Milano (MI), INDIRIZZO (c.f.e P. Iva P_IVA), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al ricorso,
RAGIONE_SOCIALE
dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio, sito in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4688/1/21, depositata in data 23/12/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 aprile 2025;
Rilevato che:
La società odierna ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la sentenza resa dalla C.T.R. della Lombardia indicata in epigrafe.
Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con nota depositata nell’ambito del presente giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto di aver trovato un accordo con la società ricorrente per la definizione del contenzioso pendente, compresa la presente controversia , avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TMB037V01096-2017 IRES-ALTRO 2012.
Pertanto, è cessata la materia del contendere.
La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Il giudizio, dunque, deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese.
Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.