Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3390 –
2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME RE e NOME COGNOME
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’A vvocato NOME COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2705/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 166/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in rigetto del ricorso avverso atto di intimazione per il pagamento del saldo delle somme ancora dovute e richieste con precedente ingiunzione di pagamento, che riguardava varie annualità TIA,TARES,TARI, oltre sanzioni e interessi moratori per tardivo pagamento.
RAGIONE_SOCIALE (concessionaria del servizio di riscossione) ed RAGIONE_SOCIALE (affidataria del servizio di gestione dei rifiuti e dell’applicazione della TIA/TARES/TARI del Comune di Rho) resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 12.4.2024, la ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai tributi in contestazione ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere «per intervenuto accordo negoziale tra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese del giudizio».
1.2. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.
N on ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da