Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14798 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14798 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5875/2023 R.G., proposto
DA
Ragusa NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Niscemi (CL), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 23 settembre 2022, n. 7870/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 23 settembre 2022, n. 7870/07/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative n. 2707 del 20 ottobre 2016 per omesso versamento della TARSU/TIA relativa all’anno 20 12 nella misura di € 162,76, in relazione ad immobile ubicato in Niscemi (CL) e caratterizzato da condizioni di inabitabilità per degrado fisico (in carenza di allacciamenti a forniture di acqua ed elettricità), di cui egli era comproprietario, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Niscemi (CL) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta il 2 agosto 2018, n. 903/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che l’ assenza di allacciamento ai servizi pubblici non poteva assurgere al rango di prova dell’inutilizzabilità dell’immobile e che la documentazione fotografica non poteva dare riscontro all ‘ effettiva inutilizzabilità dell ‘ immobile.
Il Comune di Niscemi (CL) è rimasto intimato.
Con istanza depositata il 21 settembre 2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata in questa sede.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, il collegio rileva che:
il contribuente ha contestualmente proposto ricorso per la revocazione ex art. 395, n. 5), cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 23 settembre 2022, n. 7870/07/2022, che aveva rigettato l’appello del contribuente (e confermato l’atto impositivo) per la TARSU relativa all’anno 2012, deducendone il ‘ conflitto teorico ‘ con il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione provinciale di Caltanisetta il 26 agosto 2020, n. 469/02/2020, che aveva accolto il ricorso del contribuente (ed annullato l’atto impositivo) con riguardo alla TARI relativa all’anno 2014 ;
-all’esito del relativo giudizio, la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 10 maggio 2023, n. 4109/07/2023, ha revocato la sentenza impugnata in questa sede e, in fase rescissoria, ha accolto l’appello del contribuente, riformando la decisione di prime cure con l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento dell’atto impositivo;
su tali premesse, il contribuente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell’ente impositore alla rifusione delle spese giudiziali secondo il criterio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la revocazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all ‘ inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l ‘ interesse ad agire, e quindi anche l ‘ interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l ‘ azione (o l ‘ impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest ‘ ultimo – e alla domanda originariamente
formulata – che l ‘ interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l ‘ oggetto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., Sez. 3^, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 519; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18010; Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2023, n. 11967; Cass., 3^, Sez. , 11 novembre 2024, n. 28909).
Pertanto, in coerenza con tale esegesi, essendo, quindi, cessata la materia del contendere per l ‘ intervenuta revocazione della sentenza qui impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Si reputa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per compensare -in base al principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘ – le spese giudiziali, considerando, per un verso, che l’ente impositore è rimasto intimato nel presente procedimento e, per altro verso, che la causa della revocazione è costituita dal ‘ conflitto teorico tra giudicati ‘ (con soccombenza in gradi diversi a parti inverse) relativi a diverse annate della medesima imposta (TARSU/TIA per l’anno 2012 e TARI per l’anno 2014). 5. Per il resto, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ‘ ordinaria ‘ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell ‘ ipotesi di declaratoria di inammissibilità
sopravvenuta di quest ‘ ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. Trib., 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31630).
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio