Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6516 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29441/2020 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 970/2020 depositata il 25/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado ha rigettato l’originario ricorso dei contribuenti;
ricorrono in cassazione i contribuenti indicati in epigrafe, con sette motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria di replica; 3. con controricorso l’Agenzia delle entrate ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso dei contribuenti.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve d arsi atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, per due motivi. E’ pacifico che il coobbligato Enel ha versato le imposte dovute (imposta di registro) dalle parti, di cui all’avviso impugnato (il pagamento è avvenuto il 13 settembre 2013 con modello F23) ; infatti, l’Agenzia delle entrate (il 10 ottobre 2018) accoglieva la domanda di autotutela presentata il 18 luglio 2018 da COGNOME NOME e COGNOME NOME con la revoca dell’atto impugnato nei loro confronti. Nella memoria le ricorrenti prospettano una mancanza di notifica dell’atto di annullamento, al fine della regolamentazione delle spese.
Inoltre, è altrettanto pacifico che la sentenza civile (Tribunale di Vibo Valentia n. 124 del 2013) di primo grado (oggetto di registrazione) è stata annullata dalla Corte di appello con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 574 del 2018).
Conseguentemente, la CTR avrebbe dovuto prendere atto della riforma della sentenza civile e annullare la pretesa: «In tema d’imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 TUR, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del
presupposto impositivo» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 33273 del 29/11/2023, Rv. 669586 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 4327 del 18/02/2021, Rv. 660666 – 01).
1.1. Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia (in termini, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8980 dell’11/04/2018, punto 2.1).
Le spese devono gravare sull’Agenzia delle entrate in quanto nonostante l’intervenuto pagamento da parte dell’ENEL coobbligato, ha proposto appello alla decisione di primo grado chiedendo la riforma della decisione e la conferma dell’avviso impugnato, senza prospettare l’avvenuto pagamento (che comporta la cessazione della materia del contendere).
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P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/11/2024.