Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/07/2025
Misure Cautelari Tributi
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 20605/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_DOCUMENTO, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO int. INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO ope legis domicilia (EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1264, depositata il 4 novembre 2019, della Commissione tributaria regionale della Liguria;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-con sentenza n. 1264, depositata il 4 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
1.1 -il giudice del gravame ha considerato che:
«la contribuente, nonostante la produzione in primo grado della copia dell’atto impugnato da parte di Equitalia … non ha indicato specificamente quali pagine risulterebbero mancanti, rendendo la doglianza solo generica e non provata.»;
per di più, dalla decisione di primo grado poteva desumersi che «il ricorrente avesse piena comprensione dell’atto impugnato e che dall’asserita generica mancanza di alcune pagine non fosse derivata alcuna lesione del diritto di difesa.»;
peraltro, venivano in considerazione atti pubblici assistiti da fede privilegiata così che gli stessi facevano piena prova sino a querela di falso;
come, poi, rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, «i vizi afferenti alla notifica dovevano ritenersi sanabili nel caso in cui non comportino quale effetto l’inesistenza assoluta della notifica»;
– la RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria;
l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi:
1.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 e n.5, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della
gravata sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. deducendo la ricorrente che -a fronte dell’eccezione svolta in ordine alla mancanza, nell’atto impugnato, di alcune pagine nonché alla parziale illeggibilità dello stesso -controparte non aveva depositato (anche solo in copia) detto atto così che il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevarne la produzione;
soggiunge la ricorrente che, ad ogni modo, era mancato (anche) uno specifico accertamento in ordine al contenuto dell’atto così che non si giustificava il rilievo secondo il quale alcuna lesione del diritto di difesa.» ne era conseguita;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione de ll’art. 221 cod. proc. civ. sull’assunto che illegittimamente il giudice del gravame, nella fattispecie data ( mancanza, nell’atto impugnato, di alcune pagine nonché sua parziale illeggibilità), aveva rilevato la necessità della proposizione di una querela di falso, non ricorrendone i presupposti necessariamente correlati ad una falsità materiale o ideologica;
1.3 -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo omesso il giudice del gravame di pronunciare sulle eccezioni svolte col ricorso introduttivo, e riproposte in appello, con le quali si era dedotto sia la notifica di un file in formato ‘. pd f’ (piuttosto che ‘.p7m’), nemmeno firmato digitalmente, e sprovvisto di attestazione di conformità, sia -con riferimento ai titoli esecutivi posti a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria -il parziale annullamento di un avviso di accertamento (TL3032800217/2013) che la depositata sentenza (passata in giudicato) aveva confermato per il solo importo di € 8.437,50;
-con la depositata memoria, parte ricorrente ha dedotto la cessazione della materia del contendere, tra le parti, in quanto le cartelle di pagamento poste a fondamento dell’atto impugnato hanno formato oggetto di definizione agevolata (cd. rottamazione; l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.);
2.1 -dalla documentazione prodotta risulta, però, solo la presentazione della dichiarazione di adesione (art. 1, comma 235, cit.), non anche la comunicazione dell’agente della riscossione (art. 1, comma 241) né un qualche riscontro dei versamenti eseguiti;
per di più, va rimarcato, detta dichiarazione di adesione risulta presentata da RAGIONE_SOCIALE -in difetto di ogni indicazione sulle implicazioni (e sui riflessi) di carattere soggettivo della dichiarazione sulla posizione della parte, odierna ricorrente, – nè la definizione risulta esposta negli elenchi rimessi alla Corte da ll’ Agenzia delle Entrate-Riscossione;
a fronte, allora, delle deduzioni svolte nella depositata memoria, le parti vanno invitate a prendere posizione sulla prospettata cessazione della materia del contendere con riferimento ai rilievi dianzi esposti, ed a documentare, ad ogni modo, l’adempimento dei debiti che, iscritti a ruolo, avrebbero formato oggetto della ridetta definizione agevolata (rottamazione).
P.Q.M.
La Corte, invita le parti a prendere posizione su quanto in parte motiva esposto e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.