Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26186/2016 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE AGENTE DELLA RAGIONE_SOCIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1360/2016 depositata il 11/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 29920119000840351 notificatagli dalla RAGIONE_SOCIALE davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani che ha accolto il ricorso.
L’appello erariale è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE con la sentenza in epigrafe che è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte del contribuente che si è affidato ad un motivo.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituita l ‘RAGIONE_SOCIALE subentrata ex lege alla RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Nelle more del presente giudizio il ricorrente, con memoria depositata telematicamente in data 13.3.2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della RAGIONE_SOCIALE fiscale (c.d. rottamazione cartelle) di cui all’art. 6 comma 3 d.l. n. 193/2016 conv. con l. n. 225/2016 e di aver provveduto al pagamento della somma dovuta comunicatagli dal Concessionario della riscossione, producendo in allegando la relativa documentazione.
Ha chiesto, quindi, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
A sua volta l ‘RAGIONE_SOCIALE , con atto depositato telematicamente in data 21.6.2024, ha dichiarato che il contribuente aveva provveduto « al pagamento previsto per il buon esito della procedura» e ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193/2016, conv. con modif. in l. n. 225/ 2016, che contempla l’impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 11540 del 2019).
In questo, caso, avendo l’RAGIONE_SOCIALE comunicato i l pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L’esito della lite giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2011).
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
p.q.m.
dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.