Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1666 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1666 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
TRIBUTI: RAGIONE_SOCIALE coattiva – intimazione di pagamento -annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018 -cessata materia .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2175/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Agrigento;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 2025/29/16, depositata in data 24 maggio 2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025
dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012834811, notificata dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento n. 291 2002 0005790215, asseritamente mai notificata.
La CRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP. di Agrigento, nella resistenza dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
La RAGIONE_SOCIALE, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse, posto che la C.T.P. aveva accolto il ricorso e l’appellante aveva dedotto la violazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali che non spiegavano alcuna refluenza sulle domande ed eccezioni proposte, al fine di ottenere una pronuncia priva di rilievo pratico. Condannava l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE, subentrata ex lege alla RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale dell’11.12.2025.
In data 28.11.2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il contribuente deduce la « violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’articolo 100 del codice di procedura civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti », assumendo di aver chiesto l’annullamento dell’intimazione di pagamento, RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e del ruolo esattoriale mai notificati. I primi giudici, accertando l’inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, quale atto presupposto, avevano accolto il ricorso, ma nella parte motivazionale avevano dichiarato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e, per l’effetto, l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, escludendo dunque l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale e del ruolo. L’appello era stato proposto per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, ritenuta nulla per omessa prova RAGIONE_SOCIALE notificazione nella parte motivazionale, ma non
specificatamente annullata e del ruolo esattoriale, entrambi impugnati con il ricorso introduttivo. I secondi giudici avevano pertanto erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 del decreto legislativo numero 112/1999 e dell’articolo 2697 del codice civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile» , il ricorrente deduce che con il motivo numero 14 dell’atto di appello era stata contestata la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, mentre con il motivo numero 15 era stata contestata la decadenza dal diritto di esazione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo e con il motivo numero 17 era stato contestato il ruolo, siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. Con il motivo di gravame n. 2 era stata anche contestata la mancata chiamata in causa dell’ente impositore e la sua nefasta conseguenza sull’esito del giudizio. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 del codice di procedura civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente rimprovera ai secondi giudici di aver omesso di esaminare, valutare e ritenere che l’appellante aveva proposto impugnativa contro l’intimazione di pagamento, contro il ruolo esattoriale e contro la cartella di pagamento e pertanto aveva l’interesse di impugnare quegli atti che
nella parte dispositiva RAGIONE_SOCIALE sentenza non erano stati espressamente indicati.
Con il quarto motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/92, D.M. 140/2012, legge. 27/2012. D.m. n. 247/2014, legge n. 247/2012 e art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c .» il ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia liquidato le spese in misura abnorme e sproporzionata, superiore al parametro previsto dal D.M. del 2014, in applicazione del quale, essendo lo scaglione fino a 1.100,00 euro, l’importo da liquidare non avrebbe potuto superare 540,00 euro.
Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, così recita: ‘I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati’ .
L’importo preteso dall’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012834811 è di € 215,08 ed il relativo ruolo, come risulta dalla cartella di pagamento, è stato affidato alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) entro il 31/12/2010.
Può pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992.
Vertendosi in ipotesi di annullamento ex lege del ruolo sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento e la successiva intimazione, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.12.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)