Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3371-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 4283/08/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 6660/2014 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE 2008.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va evidenziato che, con istanza del 21 febbraio 2024, RAGIONE_SOCIALE, dopo aver dedotto che negli anni si era formato un complesso contenzioso con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a causa dell’emissione di numerosi atti impositivi aventi ad oggetto l’applicazione della RAGIONE_SOCIALE all’utilizzo di aree di proprietà comunale da parte di quest’ultima nell’esercizio, per conto dell’ente, delle attività di controllo della sosta tariffata e di car & bike sharing , nonché per i sovrappassi sulla rete tramviaria e del tributo sui rifiuti (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo di TARSU, TARES e TARI) per le aree utilizzate nell’esercizio di tali attività, che, nelle date del 26 e del 27 giugno 2023, era stato sottoscritto un accordo tra le parti nell’ambito del quale si erano date reciprocamente atto dell’insussistenza del presupposto di fatto per l’applicabilità della RAGIONE_SOCIALE e della debenza del tributo sui rifiuti, e che, con provvedimento prot. gen. n. 1510538 del 23 novembre 2023 ed in esecuzione del citato accordo, il RAGIONE_SOCIALE aveva annullato gli avvisi di accertamento RAGIONE_SOCIALE, tra i quali quello oggetto del presente giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, restando le spese a carico della parte che le aveva anticipate.
1.2. La materia del contendere risulta dunque cessata perché è venuto meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente (cfr. Cass. n. 5098 del 2022).
Le spese vanno compensate, in considerazione della condotta processuale delle parti.
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. Un., n. 8980 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere determinativa del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità