Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 23944/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2316/13/2021, depositata il 10.03.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Catania rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’ avviso di accertamento, con il quale veniva rideterminato , per l’anno d’imposta 2008, il reddito d’impresa della cessata società ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME ‘ , di cui il contribuente era socio;
la CTR della Sicilia, con sentenza n. 370/13/2018, pur precisando che l’avviso di accertamento non poteva essere emesso nei confronti di una società estinta, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente riducendo i maggiori ricavi accertati;
con ordinanza n. 5285 del 26.02.2020 questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE condannando quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
il contribuente proponeva ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di cui all ‘ordinanza della Corte di Cassazione;
con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia accoglieva il ricorso per l’ottemperanza osservando che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva depositato, nel giudizio di legittimità, l’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, sicché, non essendovi stata la dichiarazione di estinzione di detto giudizio per cessazione della materia del contendere, con la conseguente integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, non poteva negarsi al contribuente il diritto alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate nel giudizio di legittimità;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018,
68 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’accogliere il ricorso per l’ottemperanza, non considerando che la presentazione della domanda di definizione agevolata, prima del passaggio in giudicato della sentenza che la riguardava, prevaleva sull’efficacia della statuizione di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, contenuta nella ordinanza n. 5285 del 2020 della Corte di Cassazione, e che, pertanto, non poteva essere eseguita, dovendosi considerare inutiliter data, a prescindere dal deposito in giudizio della comunicazione di detta definizione, posto che il giudizio si estingue automaticamente, salvo presentazione di istanza di trattazione a cura della parte che ne ha interesse; rileva, inoltre, che l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata obbligata a comunicare all’organo giudicante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata solo in caso di diniego della definizione;
successivamente il contribuente ha presentato in data 23.09.2025, personalmente, con sottoscrizione autenticata dal nuovo difensore, rinuncia ‘ alla richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di cui alla sentenza n. 5285/2020 depositata il 26.2.2020 ‘ ;
la rinuncia alla pretesa determina la cessazione della materia del contendere e, qualora intervenga nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una RAGIONE_SOCIALE tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto RAGIONE_SOCIALE parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr., in materia di definizione della controversia con un accordo convenzionale, Cass. S.U. n. 8980 del 2018; Cass. n. 10483 del 2023);
la fattispecie, invero, non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ., in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l’effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione, quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione; neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell’art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque, previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude;
la rinuncia alla pretesa, in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì l’esigenza della pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;
a tal fine occorre considerare la fondatezza del motivo, alla luce di un recente precedente proprio in materia di giudizio di ottemperanza e di perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019, in pendenza del giudizio di legittimità, a seguito di domanda presentata anteriormente al deposito della sentenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1696 del 2024), a cui occorre integralmente riportarsi;
-poiché l’orientamento favorevole all’Amministrazione si è, tuttavia, manifestato dopo la proposizione del ricorso, le spese dell’intero giudizio restano compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME