Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE -SPESE LITE EXTRANEUS
sul ricorso iscritto al n. 14129/2018 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE)
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona dei legali rappresentanti p ro tempore , rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al
controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE)
E
2i RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del procuratore dr. AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE)
– CONTRORICORRENTI
–
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 487/11/2018, depositata il 5 febbraio 2018.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2352/24/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE contro un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo di azienda.
Con ricorso notificato alle suindicate controricorrenti in data 9 maggio 2018 proponeva impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo un motivo unico.
Resistevano con controricorso notificato in data 14 giugno 2018 RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima depositando memoria ex art. 380 -bis .1. c.p.c. in data 24 settembre 2024.
Con nota del 10 giugno 2019 RAGIONE_SOCIALE comunicava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia.
Con nota del 2 aprile 2020 l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avendo l’Ufficio territoriale di Milano comunicato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, osservato che il contraddittorio non è stato esteso a RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di appello, ma che non risulta necessario disporne l’evocazione in giudizio, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., tra le molte, Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9746, che richiama Cass. Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287), tenuto conto dell’esito della lite.
La predetta definizione agevolata della lite nelle more del presente giudizio da parte della coobbligata RAGIONE_SOCIALE ha chiuso la controversia fiscale in esame, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con effetti estintivi RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie erariali anche nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 14 di detta disposizione legislativa.
Risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, posto
che la medesima risulta del tutto estranea sia all’atto impositivo impugnato, che al conseguente contenzioso, essendo dunque stata evocata -solo- in questo giudizio per un chiaro errore.
Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per cessazione de della materia del contendere, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Le spese di giudizio tra l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE restano a carico di chi le anticipate a mente dell’art. 6, comma 13, ultima parte, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
Le spese seguono, invece, la soccombenza nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, per un importo inferiore alla nota depositata, tenuto conto del predetto errore, dell’assenza di un’effettiva attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE contro tale società e della sua agevole difesa.
P.Q.M.
la Corte:
dichiara estinto il giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per cessazione della materia del contendere;
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
dichiara che le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio che liquida
nella misura di 1.800,00 € per competenze e 200,00 € per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre