Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2964  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME  NOME ,  rappresentato  e  difeso,  in  virtù  di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del  Foro  di  Avellino,  che  ha  indicato  recapito  PEC,  avendo  il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Avellino;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , quale successore ex lege di  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore ,  rappresentata  e  difesa,  giusta  procura  speciale  stesa  in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, ed  elettivamente  domiciliata  presso  l’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
Oggetto: Irpef 2009 -Cartella esattoriale  –  Adesione  a  normativa condonistica – Dl n. 119 del 2018 Pagamento della prima rata -Cessazione della materia del contendere.
avverso
la sentenza n. 3180, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.3.2013, e pubblicata il 3.4.2015;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificava ad NOME la cartella di pagamento recante n. 012 2012 00087280 21, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2009, per l’importo di circa 1.000,00 Euro.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Avellino,  contestando  vizi procedimentali e sostanziali. La CTP riteneva infondate le censure proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
 COGNOME  NOME  COGNOME  spiegava  allora  appello,  avverso  la decisione  sfavorevole  conseguita  nel  primo  grado  del  giudizio, innanzi  alla  Commissione  Tributaria  Regionale  della  Campania, sezione  staccata  di  Salerno,  riproponendo  le  proprie  critiche.  La CTR  riteneva  anch’essa  infondato  il  ricorso,  e  confermava  la decisione dei primi giudici.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione RAGIONE_SOCIALE, cui è poi succeduta, ex lege , l’RAGIONE_SOCIALE, ed ha anche depositato memoria. Il ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato di aver aderito a normativa condonistica, ed ha pure dichiarato di rinunziare al ricorso.
Ragioni della decisione
 Non  ricorrono  le  condizioni  per  procedere  all’esame  nel merito  dei  motivi  di  ricorsi,  che  peraltro  il  contribuente  espone discorsivamente in assenza di numerazione.
NOME, infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione,  avendo  provveduto  a  domandare  la  definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018,  come  conv.  in  relazione  a  diverse  sue  pendenze  fiscali, inclusa quella per cui è causa in questa sede.
 L’istanza  è  stata  ricevuta  dall’Amministrazione  finanziaria  il 29.4.2019, ed è stata registrata con prot. NUMERO_DOCUMENTO. La definizione agevolata  consente  il  pagamento  rateale  ed  il contribuente  ha  prodotto  documentazione  relativa  al  versamento della prima rata, intervenuto nella prevista data del 31.7.2019.
2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l.  n.  119  del  2018),  l’RAGIONE_SOCIALE  non  ha notificato  il  diniego  della  definizione,  ed  entro  il  termine  del  31 dicembre  2020  (art.  6,  comma  13,  prima  parte,  d.l.  n.  119  del 2018)  non  è  stata  presentata  alcuna  istanza  di  trattazione  del giudizio.
 Il  processo  deve  pertanto  essere  dichiarato  estinto,  per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai  sensi  dell’art.  6,  comma  13, ult. periodo, del d.l.  n. 119 del 2018, come conv.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara estinto il giudizio introdotto da NOME , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 26.1.2024.