Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Avellino, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Avellino;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , quale successore ex lege di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
Oggetto: Irpef 2009 -Cartella esattoriale – Adesione a normativa condonistica – Dl n. 119 del 2018 Pagamento della prima rata -Cessazione della materia del contendere.
avverso
la sentenza n. 3180, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.3.2013, e pubblicata il 3.4.2015;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificava ad NOME la cartella di pagamento recante n. 012 2012 00087280 21, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2009, per l’importo di circa 1.000,00 Euro.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, contestando vizi procedimentali e sostanziali. La CTP riteneva infondate le censure proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
COGNOME NOME COGNOME spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, riproponendo le proprie critiche. La CTR riteneva anch’essa infondato il ricorso, e confermava la decisione dei primi giudici.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione RAGIONE_SOCIALE, cui è poi succeduta, ex lege , l’RAGIONE_SOCIALE, ed ha anche depositato memoria. Il ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato di aver aderito a normativa condonistica, ed ha pure dichiarato di rinunziare al ricorso.
Ragioni della decisione
Non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorsi, che peraltro il contribuente espone discorsivamente in assenza di numerazione.
NOME, infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. in relazione a diverse sue pendenze fiscali, inclusa quella per cui è causa in questa sede.
L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.4.2019, ed è stata registrata con prot. NUMERO_DOCUMENTO. La definizione agevolata consente il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella prevista data del 31.7.2019.
2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara estinto il giudizio introdotto da NOME , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 26.1.2024.