Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25973/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresentano e difendono
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2047/2016 depositata il 12/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto avviso di accertamento del maggior reddito con metodo sintetico per l’anno 2008, NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di controricorso.
Successivamente la contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016 e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017, chiedendo dichiararsi la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
La difesa erariale con apposita memoria ha comunicato che l’Amministrazione ha fatto conoscere che nulla osta all’accoglimento della istanza, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ritenuto che:
La ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, il provvedimento di accoglimento e la ricevuta di versamento.
Sebbene dalla documentazione non risulti l’esatta coincidenza fra l’avviso impugnato e le cartelle oggetto di definizione agevolata, l’inequivoca istanza a firma della difesa erariale, in cui si dà atto dell’interlocuzione con l’RAGIONE_SOCIALE, rappresenta elemento idoneo a confermare tale corrispondenza, attestandosi in essa che nulla osta alla definizione della controversia.
La contribuente -destinataria dell’avviso impugnato -presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa, e chiedendo espressamente di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che ‘l’evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come
adempimento dell’impegno de quo con conseguente difetto di interesse al ricorso’ (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese vanno compensate, in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica.
Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 07/06/2018, n.14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno