Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6227 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 5933/2019, proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , dall’ AVV_NOTAIO, presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in ROMA, INDIRIZZO
– resistente-
avverso la sentenza n. 4916/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11 luglio 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti del contribuente NOME COGNOME e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. ha accolto l’appello di quest’ultimo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne aveva rigettato l’originario ricorso.
Il contenzioso traeva origine dall’istanza di rimborso rivolta all’Erario dal COGNOME con riferimento alle prestazioni corrispostegli dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al quale era iscritto, sul presupposto della mancata applicazione, sulle stesse, dell’aliquota agevolata stabilita da ll’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
I giudici d’appello hanno rilevato la mancata applicazione, nei confronti del contribuente, degli artt. 21, comma 3, e 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005; tali norme avevano infatti abrogato, anche retroattivamente, l’attività di riliquidazione RAGIONE_SOCIALE r itenute, da parte dell’Amministrazione, sulla base dell’aliquota media dell’ultimo
quinquennio per le prestazioni previdenziali, alla quale invece l’Ufficio aveva proceduto nel caso di specie.
Il ricorso erariale è affidato ad un unico motivo.
Il contribuente ha depositato controricorso. L’ente previdenziale ha depositato atto contenente procura alle liti, senza svolgere difese.
Considerato che:
L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 202/2005.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE osserva che il contribuente era stato assunto nel DATA_NASCITA e collocato a riposo nel 2005; pertanto, poiché il fondo RAGIONE_SOCIALE al quale era iscritto era stato soppresso nel 1999, per effetto dell’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144 (che aveva contestualmente disposto la cessazione RAGIONE_SOCIALE aliquote contributive previste per il suo finanziamento), i montanti pensionistici dovevano intendersi maturati prima di tale data; al contribuente, pertanto, non andava appli cata l’aliquota prevista dal regime successivo, limitata ai montanti RAGIONE_SOCIALE prestazioni accumulati a partire dal 1° gennaio 2007, ma quella di cui alla disciplina previgente, come in effetti applicata.
Occorre preliminarmente rilevare che, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18 dicembre 2024, il controricorrente ha dichiarato di rinunziare all’azione.
Tale rinunzia determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio. Essa, infatti, è significativa del venir meno dell’interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, che ha l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (così Cass. n. 18255/2004).
Pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di Cassazione, l’effetto processuale che deriva dalla rinuncia all’azione espressamente formulata dell’affermato creditore è significativo della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell’interesse RAGIONE_SOCIALE controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione prop osta (v. Cass. n. 28183/2024 in analoga fattispecie).
In mancanza di accettazione della controparte, la rinunzia non osta a che il Collegio si pronunzi sulle spese, al fine della quale occorre anche considerare la fondatezza del motivo, alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo RAGIONE_SOCIALE pensioni integrative degli ex dipendenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (v. ad es. Cass. n. 22665/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata), ai quali integralmente occorre riportarsi.
In tal senso, appare comunque equo disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio , in quanto l’orientamento favorevole all’Amministrazione si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.