Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33418 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14918/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato elettivamente dom.to in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende, il quale elegge domicilio presso lo studio AVV_NOTAIO in INDIRIZZO,
-ricorrente
Contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 4949/2015 depositata il 30/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La controversia trae origine dall’impugnazione de una intimazione di pagamento per euro 1.923,65 cui erano sottese quattro cartelle esattoriali di cui il contribuente negava la regolare notificazione, oltre a
formulare numerosissime eccezioni concernenti la decadenza dal potere impositivo del Comune di Canicattì, l’inesistenza del ruolo e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo da parte dell’ufficio fiscal , la nullità della notifica dei presupposti avvisi di accertamento e vizi relativi alle cartelle presupposte.
La CTP di Palermo, in assenza di costituzione della società di riscossione, accoglieva parzialmente il ricorso del NOME, annullando l’intimazione di pagamento, ma non anche le sottese cartelle e i prodromici avvisi di accertamento.
Proposto appello dal contribuente, la CTR siciliana, preliminarmente, escludeva la violazione dell’art. 39 d.lgs. 112/1999, osservando che al concessionario incombe l’onere di chiamare in causa l’ente titolare del credito tributario se non vuole rispondere dell’esito del giudizio, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio; confermava la legittimità della produzione documentale concernente le copie delle relate di notificazione delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento da parte della società di riscossione effettuata alla data della costituzione e la ritualità delle operazioni notificatorie degli atti impositivi.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza 4949/24/2015 depositata il 30 novembre 2015 dalla CTR della Sicilia, svolgendo tre motivi.
Con memoria ex art. 380 -bis 1 cod.proc.civ., il contribuente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere ex art.4 d.l. 119/2018, trattandosi di debiti di importo inferiore ai mille euro recati da cartelle esattoriali annullate dall’ente creditore. La società di riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Con la prima censura si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) cod.proc. civ.; per avere la Regionale illegittimamente ammesso l’utilizzabilità della produzione documentale in appello, ancorchè essa avesse prodotto un ampliamento della materia del contendere, assumendo che la produzione del grado
d’appello dei documenti nuovi è possibile solo laddove abbiano la funzione di mero supporto di pretese già dedotte dalla parte in primo grado.
La seconda doglianza deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 nonché dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) cod.proc. civ.; per avere la CTR escluso l’onere dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore, atteso che il ricorrente aveva attinto la fondatezza della pretesa tributaria. Ad avviso del contribuente, la mancata costituzione in giudizio dell’ente creditore determina l’accoglimento delle censure relative ai vizi contestati all’atto presupposto – iscrizione del ruolo esattoriale – e avrebbe determinato l’annullamento delle successive cartelle esattoriali notificate al ricorrente.
Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 12, co.4, d.P .R. 29 settembre 1973, n. 600 e 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) cod.proc. civ.. Si obietta che a fronte dell’eccezione relativa alla illegittimità della validazione ed esecutività del ruolo esattoriale perché privo di sottoscrizione del titolare dell’ufficio ovvero per l’assenza della delega e della qualificazione dirigenziale in capo al soggetto delegante, l’onere di dimostrare la sottoscrizione dell’iscrizione a ruolo da parte del titolare dell’ufficio normativamente previsto dall’art. 12 indicato in rubrica, gravava sull’ente creditore ovvero sull’ente che lo sostituisce nel giudizio.
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., secondo cui alla presente controversia deve essere applicata la disposizione sullo stralcio dei debiti fino a € 1000,00 prevista dalla Legge di stabilità del 2017. L’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2019, n. 118, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, «Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010» prevede: «1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle
per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati». L’oggetto della previsione è costituito, dunque, solo dai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione.La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, come si evince dal tenore del ricorso e della sentenza impugnata, rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata. Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al debito tributario in questione.Non vi è luogo alla regolamentazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione della Riscossione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria