Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31671 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8551/2017 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), con sede in Canicattì, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME, nato a Canicatti il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO Guccione (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; tel. e fax NUMERO_TELEFONO), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, il quale elegge domicilio presso lo studio del l’ AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
Intimazione di pagamento – Cessazione materia del contendere ex d.l. n. 119/2018
-intimata –
-avverso la sentenza n. 3174/03/2016 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 15/09/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso una intimazione di pagamento connessa ad una cartella di pagamento e al relativo ruolo, deducendo, tra l’altro, la nullità delle notifiche sia dell’intimazione che della cartella e dei due atti per difetti formali.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la società privata RAGIONE_SOCIALE che aveva notificato l’intimazione di pagamento non fosse autorizzata all’invio di plichi raccomandati.
Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, rilevando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 26.2.2008, con la conseguenza che l’impugnazione dello stesso atto era in ammissibile in quanto effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR posto a suo carico, anziché a carico della concessionaria, l’onere di chiamare in causa l’ente impositore e per non aver considerato che l’omessa notifica zione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto conseguenziale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che aveva contestato specificamente la difformità tra le copie prodotte dall’Agenzia ed i
corrispondenti titoli originali, sicchè avrebbe avuto l’obbligo di ordinare la produzione dei documenti in originale.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la prova della notifica della cartella era stata affidata dall’Agenzia a documentazione fotostatica di cui era stata disconosciuta la difformità rispetto al titolo originale e sprovvista dell’attestazione di conformità.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR n. 602/1973, 60 dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’estratto di ruolo prodotto dall’Agenzia non era idoneo a dimostrare la notifica della cartella, essendo meramente riproduttivo di una o più parti della cartella, privo di tutte le indicazioni obbligatoriamente prescritte dall’art. 25 dPR n. 602/73 e stato dichi arato conforme dallo stesso concessionario, il quale non ha potestà di autenticazione di atti da lui stesso formati.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 dPR n. 445/2000, 2697 c.c., 26 dPR n. 602/1973 e 60 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che la prima e la seconda pagina dell’estratto di ruolo, la relata di notifica ed il fronte e retro dell’avviso di ricevimento prodotti dall’Agenzia erano mancanti della dichiarazione di conformità, del timbro dell’Ufficio, del nome, del cognome, della qu alifica e della firma del pubblico ufficiale e, il primo, altresì del numero di fogli impiegati.
Con nota del 16.10.2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. A tal fine ha rappresentato che l’impugnata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 17/09/2010, dell’im porto complessivo di € 969,53 è stata annullata il 31/12/2018.
L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 così recita: ‘I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annul lati’.
Nel caso di specie, l’importo preteso dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE è inferiore ad euro mille e il relativo carico è stato affidato alla riscossione entro il 31/12/2010, mentre l’annullamento è stato effettuato alla data del 31/12/2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’intervenuto annullamento della cartella sulla base di un sopravvenuto intervento legislativo, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 6.11.2023.