Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5549 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5549  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24147/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  LOMBARDIA n. 2321/2022 depositata il 01/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta di un pvc del 22 giugno 2018, redato dall’Ufficio delle Dogane di Milano, nel quale si contestava ad RAGIONE_SOCIALE per gli anni 20142016, la detrazione dell’Iva versata per gli acquisti di materie
plastiche effettuati nei confronti di tre dei fornitori, ovvero RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, venivano emessi tre avvisi di accertamento per le rispettive annualità 2014, 2015 e 2016. I tre avvisi venivano impugnati con separati ricorsi. La CTP di Milano riuniva i ricorsi e con sentenza n. 4393, depositata in data 22 novembre 2021, li respingeva. La società contribuente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, che la CTR della Lombardia ha rigettato con la sentenza n. 2321, depositata l’1 giugno 2022. Il ricorso per cassazione della contribuente è stato affidato a tre motivi; ha resistito l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.  42,  commi 1 e 3, d.p.r. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 56,  comma  1,  d.p.r.  n.  633  del  1972,  in  relazione  all’art.  360, comma  1,  n.  3,  c.p.c.: l’omessa  sottoscrizione dell’avviso di accertamento  da  parte  di  un  ‘impiegato  alla  carriera  direttiva’  è causa di nullità dell’atto ‘.
Con il secondo motivo si contesta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697  c.c. nonché  dell’art. 2700  c.c. in relazione  all’art.  360,  comma  1,  n.  3,  c.p.c.:  i  fatti  affermati dall’Ufficio negli avvisi di accertamento non sono veri ex se e non fanno prova fino a querela di falso ‘.
Con il terzo motivo si censura la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,  c.p.c.,  per  avere  la  sentenza  impugnata  desunto  l’inesistenza soggettiva  delle  operazioni  contestate  da  elementi  inconferenti  e inidonei ‘.
Rileva  questo  Collegio  che,  in  data  12  marzo  2024,  è  stato depositato nell’odierno giudizio il Decreto n. 455/2024, con il quale è stata dichiarata l’estinzione del medesimo.  L’estinzione del
giudizio veniva pronunciata a seguito del deposito, da parte della ricorrente, di domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata ai sensi dell’art. 1, co. da 186 a 202, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. La predetta istanza, tuttavia, è stata oggetto di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, con provvedimento NUMERO_DOCUMENTO. L’Agenzia, pertanto, ha depositato istanza di fissazione udienza, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c. In seguito, tuttavia, avendo provveduto ad esaminare la documentazione trasmessa dalla contribuente, l’Agenzia ha dichiarato di aver adottato in autotutela, ex art. 10quater L. n. 212 del 2000, un provvedimento di annullamento del diniego della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie; contestualmente l’Agenzia ha formulato istanza finalizzata ad ottenere la declaratoria di estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, co. 3, D Lgs. n. 546 del 1992.
Deve constatarsi, pertanto, che l’annullamento del provvedimento di diniego frapposto, in prima battuta, alla domanda di definizione agevolata  e  il  conseguente  accesso  a  tale  istituto  ha  implicato  di per sé la rimozione del contrasto di posizioni, tanto da comportare l’effetto  dell’estinzione  del  processo  per  cessazione  della  materia del  contendere.    Le  spese  vanno  compensate  avuto  riguardo all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia  del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.