Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4845 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4845 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1659/2017 R.G. proposto da
DI COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3548/VI/16 depositata il 7 giugno 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF, con aggravio di interessi e sanzioni, la maggiore plusvalenza da lei asseritamente realizzata a sèguito della
cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua pertinenza, pari a un terzo dell’intero, di un terreno edificabile sito nel Comune di Bari, venduto alla RAGIONE_SOCIALE con atto per AVV_NOTAIO del 3 luglio 2006.
La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 3548/VI/16 del 7 giugno 2016 rigettava l’appello della parte privata.
Contro questa sentenza NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, così rubricati:
(1) «nullità della sentenza impugnata in quanto caratterizzata da una motivazione meramente apparente e, pertanto, da ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica…; violazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 4, e 61 d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» ;
(2) «nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente la nullità dell’avviso di accertamento per radicale difetto di motivazione, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.» ;
(3) «illegittimità della sentenza per non aver riscontrato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in materia di IRPEF in quanto fondato unicamente sul valore accertato e/o definito ai fini dell’imposta di registro; … violazione degli artt. 58 e 68 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell’interpretazione fornita dall’art. 5, comma 3, d. lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» ;
(4) «nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente (i)la correttezza del valore dichiarato nell’atto di vendita e la corrispondenza dello stesso al corrispettivo percepito ed al valore del bene, nonché (ii)l’erroneità ed infondatezza della determinazione del maggior valore disposta dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.» ;
(5) «nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente gli effetti del giudicato favorevole avente ad oggetto l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, del tutto analogo a quello qui in esame, notificato alla comproprietaria dei terreni, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.» .
L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato tempestivo controricorso, con il quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela l’avviso di accertamento impugnato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al primo comma, terzo periodo, del predetto articolo, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto anch’ella di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, per le medesime ragioni addotte dall’Amministrazione Finanziaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In accoglimento della concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’RAGIONE_SOCIALE annullato in via di autotutela l’avviso di accertamento per cui è causa, come attestato dall’allegata nota in data 27 gennaio 2017.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, avuto riguardo al corretto comportamento processuale tenuto dalla parte pubblica.
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n. 24384/2025).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME