Cessazione Materia del Contendere: L’Accordo che Annulla il Processo Tributario
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie possano prevalere sul contenzioso giudiziario, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione pragmatica, ha dichiarato l’estinzione di un processo per intervenuta cessazione materia contendere, a seguito di un accordo di conciliazione tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente. Questo caso evidenzia l’efficacia delle procedure conciliative come via d’uscita definitiva dalle liti fiscali.
I Fatti del Caso: Dalla Cartella di Pagamento alla Cassazione
La vicenda ha origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IVA da parte di un contribuente. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto. L’Agente della Riscossione proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la decisione, rigettando il gravame e mantenendo l’annullamento della cartella.
Contro questa seconda sentenza, l’Ente Fiscale decideva di proseguire la battaglia legale, presentando ricorso per cassazione. Il processo sembrava destinato a concludersi con una pronuncia della Suprema Corte, ma un evento esterno ha cambiato completamente il corso degli eventi.
La Svolta: L’Accordo e l’Istanza di Cessazione Materia del Contendere
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, l’Amministrazione Finanziaria ha depositato un’istanza per dichiarare la cessazione materia contendere. La ragione di tale richiesta risiedeva nel raggiungimento di una conciliazione fuori udienza, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 546/1992.
Questo accordo era maturato all’interno di un contesto più ampio: una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del contribuente, omologata dal Tribunale competente ai sensi della L. n. 3/2012. In pratica, le parti avevano trovato una soluzione concordata per definire il debito fiscale oggetto della lite, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto senza riserve l’istanza dell’Ente Fiscale. Le motivazioni della decisione si fondano su un principio cardine del diritto processuale: il processo ha ragione di esistere solo finché persiste un interesse concreto delle parti a ottenere una decisione. Nel momento in cui le parti raggiungono un accordo che risolve la disputa, questo interesse viene meno.
L’accordo di conciliazione, formalizzato e concluso, ha soddisfatto le pretese in gioco, eliminando l’oggetto stesso del contendere. La Corte ha quindi preso atto di questa realtà e, di conseguenza, ha dichiarato estinto il processo. È interessante notare che la Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulle spese di lite, poiché le altre parti (il contribuente e l’Agente della Riscossione) non si erano formalmente costituite nel giudizio di cassazione, evitando così ulteriori complicazioni.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e la prevalenza degli strumenti deflattivi del contenzioso. Dimostra che è possibile chiudere una lite fiscale in qualsiasi stato e grado del procedimento, persino davanti alla Suprema Corte, se le parti trovano un’intesa. La conciliazione e le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento si confermano strumenti efficaci non solo per risolvere le difficoltà economiche dei contribuenti, ma anche per alleggerire il carico di lavoro della giustizia. Per i professionisti e i contribuenti, questa decisione rappresenta un forte incentivo a esplorare sempre le vie del dialogo e dell’accordo con l’Amministrazione Finanziaria, poiché possono offrire una soluzione più rapida, economica e certa rispetto all’incertezza di un lungo iter giudiziario.
È possibile chiudere un processo tributario già arrivato in Cassazione tramite un accordo?
Sì, l’ordinanza dimostra che un accordo di conciliazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria, raggiunto anche durante il giudizio di Cassazione, porta all’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Cosa significa esattamente ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che l’oggetto della controversia per cui era stato avviato il processo è venuto meno. Nel caso specifico, l’accordo tra le parti ha risolto la questione del debito fiscale, rendendo superflua e inutile una decisione da parte del giudice.
In caso di estinzione del processo per accordo, chi paga le spese legali del giudizio in Cassazione?
In questa vicenda, la Corte non ha preso alcuna decisione sulle spese di lite. La ragione è che le controparti (il contribuente e l’Agente della riscossione) non si erano formalmente costituite in giudizio davanti alla Corte di Cassazione, quindi non vi era alcuna parte a cui addebitare o da cui rimborsare le spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16422/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n.1117/2024 depositata in data 19/4/2024, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n.1117/2024 depositata in data 19/4/2024 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.166/1/2023 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo di NOME COGNOME avente ad oggetto la cartella di pagamento IVA 2019. Il giudice di prime cure, previo rigetto della richiesta di estensione del contraddittorio all’Agenzia delle Entrate, annullava l’atto impugnato. delle Entrate e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava confermando
In appello si costituiva volontariamente l’Agenzia l’appello dell’Agenzia Entrate -Riscossione, l’annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. Il contribuente e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 3.9.2024 istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione fuori udienza ex art.48 del d.lgs. n.546/1992, con estensione al credito erariale residuo in contestazione delle percentuali di riduzione applicate
in occasione dell’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Milano, sezione fallimentare (R.G.n.1/2020), ai sensi della l. n. 3/2012. Inoltre, è stata prodotta in allegato anche la relativa proposta di accordo conciliativo redatta dall’Agenzia delle Entrate, e la nota di deposito chiarisce che l’accordo è stato concluso.
L’istanza va senz’altro accolta e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione in giudizio del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025