Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto: cessazione della
materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13272/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dell’AVV_NOTAIO con l’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10142/07/2023 depositata in data 11/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’applicazione della procedura di accertamento induttivo del reddito tramite studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600/1973 e art.62-bis del d.L. 331/1993, per l’anno d’imposta 2014;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
-appellava l’Ufficio;
-con la sentenza qui gravata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’impugnazione e ritenuto da un lato sussistenti le ‘gravi incongruenze’ ex art. 62 sexies, c.3, del D.L. n. 331/1993, dall’altro legittimo l’operato dell’Ufficio quanto alla determinazione del valore che ha messo in confronto i ricavi dichiarati con i redditi ad essi relativi, determinando il valore complessivo;
-ricorre a questa Corte La Spina Gaetano NOME con atto affidato a quattro motivi di gravame;
-l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione Collegiale;
Considerato che:
-è in atti documentazione, depositata dall’RAGIONE_SOCIALE, comprovante il perfezionamento -tra le parti -della conciliazione extragiudiziale ex art. 48 d. Lgs. n. 546 del 1992, la quale, in forza
del richiamo previsto dal c. 4 bis della ridetta disposizione, trova applicazione anche ai giudizi pendenti di fronte a questa Corte;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere;
-le spese processuali dell’intero giudizio sono compensate tra le parti;
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME