Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1673 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1673  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 26501/2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona  del  legale  rapp.te  p.t. NOME COGNOME,  rappresentata  e  difesa,  per  procura  speciale  contenuta nell’atto di nomina depositato il 14 giugno 2023 , da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso  la  sentenza  n.  128/2/2018  della  Commissione  tributaria regionale della Liguria, depositata il 9 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha impugnato la sentenza  in  epigrafe,  che  aveva  confermato  la  sentenza  resa  dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di impugnazione  dell’avviso di accertamento  notificato alla società contribuente in data 8 agosto 2012.
Con l’atto impositivo in questione, l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione, ai fini Ires e Irap per l’anno di imposta 2009, il maggior reddito accertato a carico della contribuente per effetto della costituzione di un vantaggio fiscale indebito, consistito nella deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento dell’azienda RAGIONE_SOCIALE
 L’RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  controricorso e  ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato che:
Il 28 luglio 2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione  del  giudizio  per  intervenuta  cessazione  della  materia  del contendere.
Tale circostanza assume valore dirimente ai fini della controversia,  e  va  pertanto  esaminata  con  precedenza  rispetto  allo scrutinio dei motivi.
 Invero,  con  la  predetta  istanza  le  parti  hanno  dato  atto  del fatto  che  il  29  novembre  2018  è  intervenuto  fra  loro  un  Accordo definitorio, in esito al quale l’Amministrazione ha emesso il provvedimento  di  autotutela  n.  2652  R.I.  del  17  dicembre  2018 (allegato all’istanza medesima), rideterminando il debito fiscale della società contribuente.
Tale  ultimo  è  stato  interamente  adempiuto,  sicché -come congiuntamente  attestato  dalle  parti -è  cessata  la  materia  del contendere.
In considerazione dell’ istanza congiunta formulata dalle parti in tal senso e comprovata dalla richiamata documentazione, la materia oggetto della presente controversia deve in effetti essere dichiarata cessata.
Il processo tributario, infatti, si estingue in tutto o in parte nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, intesa come situazione processuale che si determina in base a fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno.
Nella  presente  vicenda,  in  particolare,  tale  situazione  è  stata determinata dall’indicato provvedimento emesso in autotutela dall’Amministrazione.
Le spese,  come  congiuntamente chiesto dalle parti, vanno interamente compensate.
Non  ricorrono  i  presupposti  del  versamento  di  un  ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n.
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato  sensu sanzionatoria,  impedisce  ogni  estensione  interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 10140/2020).
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  la  cessazione  della  materia  del  contendere. Spese di causa compensate.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.