Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34035 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25964/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende, pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) pec , rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), pec
;
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 784/2018 depositata il 09/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE , in seno alla quale COGNOME NOME e COGNOME NOME rivestono la qualità di socie, rispettivamente, accomandante ed accomandataria, a seguito di questionario, era attinta da avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2006, l’Ufficio di Frosinone dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava l’illegittima detrazione dell’IVA per euro 1.727,61, in ragione dell’acquisto di un’autovettura a mezzo di fattura n. 2003NUMERO_DOCUMENTO, e rettificava in aumento, ai sensi degli artt. 86 e 87 tuir e dell’art. 2289 c.c., il reddito dichiarato di euro 726.183,38, in ragione dell’alienazione della quota di partecipazione, pari al 50% del capitale, in RAGIONE_SOCIALE, rideterminando le imposte dirette ed indirette. In capo alle socie veniva quindi accertato un maggior reddito di partecipazione.
Società e socie presentavano ricorso, accolto dalla CTP di Frosinone con sentenza n. 90/01/13 depositata il 27 febbraio 2013.
Proponeva appello l’Ufficio innanzi alla CTR del Lazio, che, con la sentenza impugnata, così decideva: ‘n parziale accoglimento dell’appello, dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al recupero di indebita detrazione IVA nei confronti della società, per intervenuta definizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11; rigetta nel resto’.
Osservava in motivazione la CTR:
-fondato è l’appello per non aver il primo giudice, nell’accogliere ‘in toto’ i ricorsi introduttivi, dichiarato l’estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere in relazione alla maggiore IVA ascritta alla società;
quanto invece alla pretesa connessa al maggior valore di cessione della quota di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, per quanto l’Ufficio avesse addotto elementi oggettivi che sembravano deporre per la non corrispondenza del valore ad ordinari parametri economici, precludeva una positiva valutazione del gravame ‘in parte qua’ il sopravvenuto art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo, cui resistono le contribuenti con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 87 DPR 917/1986 (tuir) e 5 comma 3 D.Lgs. 147/2015’, difettando il presupposto per l’applicabilità nella specie della norma interpretativa di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 147 del 2015.
A fronte di quanto precede, le contribuenti nelle more del giudizio hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, e, successivamente, l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha depositato ‘istanza’ in data 11 luglio 2023 ‘di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere’, rilevando che ‘la Direzione Provinciale di Frosinone ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 che la stessa è risultata regolare’ e concludendo ‘affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018’. All’istanza è allegata ‘comunicazione di regolarità della definizione della lite’, senza data, a firma del direttore della Direzione Provinciale di Frosinon e dell’RAGIONE_SOCIALE.
In ragione di detta istanza, promanante dall’RAGIONE_SOCIALE, unica ad aver interesse a coltivare il ricorso per cassazione che ne occupa, ed altresì del deposito telematico, in data 3 luglio 2003, da parte del difensore RAGIONE_SOCIALE contribuenti, della prova dell’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate previste, deve dichiararsi, come dalla predetta RAGIONE_SOCIALE richiesto, la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso a Roma, lì 6 ottobre 2023.